(1) Le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 9/bis e 10 per l’esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell’esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.
(2) L’assessora o l’assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al bilancio 2015.
(3) Le spese per l’attività e il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale. 28)