In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 61)
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

Art. 10 (Beneficiari e ammontare dei contributi)      delibera sentenza

(1)  I contributi sono concessi a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che:

  1. a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1;
  2. non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  3. hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione, in particolare le norme del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
  4. hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
  5. diffondono in misura maggiore di quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3, contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili;
  6. non sono iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione ROC.

(2)  La concessione o il diniego del contributo è disposto dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di Servizi, sentito anche il parere del Comitato.

(3)  La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
  2. per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;
  3. costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili;
  4. per le emittenti radiofoniche, la quota di “musica prodotta in Alto Adige”.

(4)  Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a contributo e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

(5)  La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione d’opinione all'insegna dei principi di democrazia. Con i contributi concessi ai sensi della presente legge non possono essere finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Per contribuire a migliorare il livello del dibattito, i contributi sono concessi unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un account personale, non trasferibile, protetto da password e autenticato nonché di fornire un proprio numero di cellulare, che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum e che attuano la moderazione redazionale sia nei forum sia nei propri siti social. La Giunta provinciale, sentito il Comitato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.  27)

massimeDelibera 4 aprile 2023, n. 294 - Criteri per la promozione delle imprese di comunicazione locale
27)
L'art. 10 è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 29 settembre 2015, n. 13, e successivamente dall'art. 8, comma 1, della L.P. 30 maggio 2022, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 23
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
ActionActionf) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)  
ActionActionArt. 3  
ActionActionArt. 4  
ActionActionArt. 5  
ActionActionArt. 6  
ActionActionArt. 7 (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)     
ActionActionArt. 7/bis ( Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)                   
ActionActionArt. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)        
ActionActionArt. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni)    
ActionActionArt. 9/bis (Aiuti)   
ActionActionArt. 10 (Beneficiari e ammontare dei contributi)     
ActionActionArt. 11 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 12 (Abrogazione)
ActionActionArt. 13 (Norme transitorie e finali)
ActionActiong) Legge provinciale 30 maggio 2022, n. 4
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico