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a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 21 (Norme finali e transitorie)

(1)  L'articolo 18 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

(2)  Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, valgono come autorizzazioni a norma dell'articolo 3 della presente legge. Le agenzie di viaggio e turismo in possesso delle predette licenze sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 14.

(3)  Coloro che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per la direzione tecnica ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di cui all'articolo 10 per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia. A tal fine devono tuttavia presentare alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi domanda di abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di cui all'articolo 11, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(4)  I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti in provincia alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di cui all'articolo 11, rispettivamente persone in possesso dei requisiti per accompagnatori turistici e che già da quattro anni si occupano dell'organizzazione di viaggi presso organizzazioni senza scopo di lucro, possono conseguire l'idoneità previo superamento di un esamecolloquio nelle materie previste dall'articolo 9, comma 1, da sostenersi dinanzi alla commissione di cui all'articolo 10. A tal fine gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(5)  In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la sostituzione del direttore tecnico previsto dall'articolo 9, comma 5, è sospeso fino all'espletamento della prima sessione d'esami per l'accertamento del possesso dei requisiti di direttore tecnico, effettuata ai sensi della presente legge.

(6)  Le istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge si occupano dell'organizzazione di viaggi senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, devono adeguarsi a quanto ivi disposto entro due anni da tale data.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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