(1) Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività.
(2) Le agenzie di viaggio e turismo oltre alle attività di cui al comma 1 possono svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, anche le seguenti attività: