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a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 11 (Requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

(1)  Hanno titolo per acquisire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo:

  • a)  coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 9, comma 1, o dell'attestato di abilitazione conseguito presso altra regione o presso la Provincia autonoma di Trento, oppure che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza, fermo restando l'obbligo di cancellazione dal registro stesso dal momento in cui iniziano ad esercitare la propria attività in provincia di Bolzano;
  • b)  coloro che prima dell' entrata in vigore della presente legge risultino comunque già autorizzati all'esercizio dell'attività di direttore tecnico;
  • c)  i cittadini italiani e degli Stati membri dell' Unione Europea in possesso dei titoli e documenti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
  • d)  direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all' Unione Europea, in possesso di titolo abilitante equiparabile, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
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