(1) Al fine di garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi per la protezione civile, specialmente in occasione di calamità, l'Agenzia per la protezione civile, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale, può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, con organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale. 39)
(2) Le organizzazioni interessate presentano all'Agenzia per la Protezione civile domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, da sottoporre al parere della stessa Agenzia, dichiarando la disponibilità a collaborare e a sottostare al controllo dell'Agenzia per la Protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2. 40)
(3) Il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile tiene un apposito registro e rilascia agli iscritti alle organizzazioni riconosciute gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile. 41) 42)