(1) La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:
(2) Il fabbisogno di cui al comma 1, lettere b) e c), è determinato sentito l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano.
(3) La Provincia può stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie. 2)
(4) Con regolamento di esecuzione vengono definiti gli obblighi di chi usufruisce dei finanziamenti di cui al comma 3 per la sua formazione. 3) 4)