(1) Se viene accertata la procedibilità della richiesta di referendum, ai promotori spetta, su richiesta e a titolo di rimborso spese, una somma di euro 0,50 per ogni firma valida fino al raggiungimento del numero necessario per la validità della richiesta. Nella relativa domanda, da presentarsi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, va indicato il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.
(2) Nel caso di più iniziative referendarie su una stessa legge, l'importo massimo calcolato ed erogabile ai sensi del comma 1 a titolo di rimborso spese viene erogato in favore delle singole iniziative in rapporto all'incidenza del numero di firme valide raccolte e depositate da ciascuna di esse sul totale delle firme valide depositate.