(1) Gli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Giunta provinciale.
(2) I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, o, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, fra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di natura non regolamentare per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile. 114)
(3) Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco, la verifica del possesso e dell’insussistenza dei requisiti richiesti, nonché la cancellazione dall’elenco medesimo. 115)
(4) Con deliberazione della Giunta provinciale si provvede, sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, alla determinazione dei compensi spettanti ai membri degli organi di cui al comma 1. 116)