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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 63/ter (Gli strumenti della programmazione degli enti funzionali)  

(1) Costituiscono strumenti della programmazione degli enti funzionali della Provincia in contabilità civilistica:

  1. il piano delle attività o piano programma, di durata triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Provincia. Il piano può essere contenuto in un’apposita sezione della relazione illustrativa o nota illustrativa allegata al budget economico;
  2. il budget economico di durata triennale, da deliberarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente;
  3. le eventuali variazioni al budget economico;
  4. il bilancio di esercizio, da deliberarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti funzionali.

(2) I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono deliberati dai competenti organi dell’ente ed entro 15 giorni dalla rispettiva deliberazione sono trasmessi, anche mediante modalità telematiche, alla Giunta provinciale per l’approvazione.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai documenti di cui alla lettera c) del comma 1 nel caso in cui l’ente sia beneficiario di erogazioni a carico del bilancio provinciale e provveda ad adeguare le corrispondenti previsioni di entrata del budget all'ammontare delle assegnazioni disposte a suo favore dalla Provincia.

(4) Ai fini della redazione del bilancio consolidato della Provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono, entro dieci giorni dall’approvazione e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione Finanze il bilancio di esercizio o il rendiconto, riclassificati secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla medesima Ripartizione. Nel caso in cui alla predetta data non sia intervenuta la relativa approvazione l’ente trasmette lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione.  112)

(5) Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai corrispondenti documenti di programmazione degli enti strumentali della Provincia che adottano la contabilità finanziaria.  113)

112)
L'art. 63/ter, comma 4 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
113)
L'art. 63/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.
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