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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 55/bis (Disposizioni contabili per il funzionamento dell’ufficio di Bruxelles)

(1)  In attuazione dell’intesa di collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e la Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015, per la gestione congiunta della sede dei rispettivi uffici di collegamento con l’Unione europea, la Provincia può assumere e pagare spese per conto degli enti sottoscrittori della predetta intesa, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri ivi prevista.

(2)  Per il pagamento delle spese previste dal comma 1, nonché delle altre spese occorrenti per il funzionamento e la gestione dell’ufficio, è istituito presso l’ufficio di Bruxelles un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell’articolo 54. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, ivi comprese carte di credito e di debito. La persona incaricata del servizio economale può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell’intesa di collaborazione di cui al comma 1, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L’incaricato/L’incaricata del servizio economale è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell’ufficio comune, ai sensi della predetta intesa.

(3)  La Ripartizione provinciale Finanze effettua il controllo contabile sul rendiconto del servizio economale mediante esame a campione della documentazione di spesa, trasmessa in copia per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

(4)  La persona incaricata del servizio economale è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 99)

99)
L'art. 55/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
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