(1) Per particolari e motivate esigenze di servizio, a complemento della procedura contabile di cui all’articolo 54, il direttore della Ripartizione Finanze e bilancio può autorizzare l'utilizzo di modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla Provincia, al fine di effettuare spese imputabili ad un unico capitolo ed aventi la medesima classificazione gestionale. Il conto viene alimentato in base all'effettivo fabbisogno tramite mandati di pagamento a favore di un dipendente appositamente incaricato dall'assessore provinciale competente o dal direttore della ripartizione provinciale competente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario le somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate alle entrate del bilancio provinciale. 94)
(2) La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal direttore della Ripartizione Finanze il cui riscontro può essere esercitato anche a campione. 95)