(1) Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.
(2) Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o da altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Una volta verificata la correttezza dei pagamenti da parte del competente ufficio liquidatore, la Ripartizione provinciale Finanze provvede periodicamente all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.
(3) Il pagamento di cui al comma 2 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione provinciale Finanze. 86)