(1) Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell’ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell’ambito delle risorse assegnate.
(2) Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa sia corretta in relazione all’obbligazione giuridica perfezionata. 82)
(3) I settori responsabili della manutenzione degli immobili provinciali, delle strade e l’economato costituiscono centri di responsabilità della spesa e effettuano spese di importo unitario stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali attraverso appositi programmi di spesa. Con l’approvazione di tali provvedimenti deve essere acquisita l’attestazione di copertura finanziaria e deve essere prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. L’atto che contiene il programma deve essere inviato, prima del suo avvio, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze, che ne verifica la copertura finanziaria. L’unità organizzativa competente, successivamente al perfezionamento dell’atto gestionale, provvede alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno della spesa secondo le regole contabili vigenti, senza ulteriori adempimenti. Il responsabile dell’unità organizzativa competente verifica in ogni caso che gli impegni di spesa siano stati assunti in conformità alle regole contabili vigenti. 83)
(4) Con riguardo alla gestione dei fondi UE, l’ammontare della spesa da impegnare è determinato in considerazione dell’importo delle entrate da accertare derivanti da anticipi relativi a finanziamenti a rendicontazione. 84)