(1) La legge di approvazione del bilancio di previsione determina il limite massimo di importo entro il quale la Giunta provinciale, con la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui, dispone la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato con successiva legge di bilancio. 76)
(2) Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa statale vigente e semprechè il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali. 77)
(3) L’importo previsto al comma 2 costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva di crediti relativi ad entrate aventi natura non tributaria, semprechè il credito non derivi da ripetuto omesso pagamento della medesima entrata. 78) 79)