(1) Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
(2) Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale sono messe a disposizione del medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.