(1) La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da enti strumentali e da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l’attuazione e lo sviluppo di progetti d’investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.
(2) Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli eventuali oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie sono iscritti in apposito capitolo del bilancio provinciale. 47)
(3) Devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di prestazioni di garanzia. 48)