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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 23 (Variazioni del bilancio)   

(1) Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o entrate possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

(2)  Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta provinciale può:

  1. 35)
  2. apportare le altre variazioni previste dall’articolo 46, comma 3, e dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  3. effettuare modifiche agli elenchi di cui all’articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  4. apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell’ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

(3)  L’Assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio per l’iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per un importo corrispondente nonché variazioni ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio stesso.

(4)  Il direttore della Ripartizione Finanze può:

  1. effettuare le variazioni di cui all’articolo 51,  comma 2, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 36)
  2. effettuare i prelievi dai fondi di cui all’articolo 48, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 37)
  3. effettuare storni di cassa fra i capitoli appartenenti allo stesso macroaggregat,
  4. effettuare le variazioni necessarie per consentire l’utilizzo del fondo rischi spese legali. 38)

(4/bis)I titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa, cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa, possono effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato affidati alla gestione del medesimo centro di responsabilità amministrativa, dandone comunicazione, anche mediante sistemi telematici all’uopo predisposti, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze. 39)

(4/ter) Il direttore della Ripartizione personale può effettuare le variazioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 40)

(5)  La Giunta provinciale può delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(6)  Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all’uno e all’altro documento.

(7)  A seguito dell’entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, le variazioni di bilancio anche occorrenti per l’iscrizione delle entrate e delle spese riferite all’attuazione delle nuove competenze. 41)

35)
La lettera a) dell'art. 23, comma 2, è stata abrogata dall'art. 6, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2016, n. 23.
36)
La lettera a) dell'art. 23, comma 4, è stata così modificata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
37)
La lettera b) dell'art. 23, comma 4, è stata così moficata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
38)
La lettera d) dell'art. 23, comma 4, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
39)
L'art. 23 comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23, e successivamente così modificato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
40)
L'art. 23, comma 4/ter è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
41)
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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