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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 21/ter (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici)

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

(2)  Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

(3)  Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

(4)  Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

(5)  L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 32)

32)
L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
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