(1) Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:
(2) Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie. 24)