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c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO I
Ordinamento del Servizio sanitario provinciale

Capo I
Norme generali sulle competenze

Art. 1  2)      delibera sentenza

massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 214 - Disposizioni semplificatorie in ambito sanitario a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19
massimeDelibera 23 marzo 2021, n. 277 - COVID-19: Disciplina derogatoria in ambito sanitario (vedi anche delibera Nr. 214 del 29.03.2022)
massimeDelibera 11 agosto 2020, n. 604 - COVID-19 – Modifica ed integrazione della delibera della Giunta Provinciale del 17 marzo 2020, n° 198 (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)
massimeDelibera 17 marzo 2020, n. 198 - Disciplina derogatoria in ambito sanitario causa emergenza Covid-19 (modificata con delibera n. 269 del 15.04.2020 e delibera n. 277 del 23.03.2021) (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)
2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 2      3)  delibera sentenza

massimeDelibera 15 marzo 2016, n. 292 - Linee guida per l'organizzazione dei trasporti secondari
massimeDelibera N. 1032 del 14.06.2010 - Nuovo regolamento per l'assunzione dei trasporti infermi con ambulanza a carico del Servizio sanitario provinciale e per il rimborso delle spese di viaggio relative a prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero (ambito comunitario)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991 - Unità sanitarie locali - Nuovi organi del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario - Nomina, elezione e funzioni - Potere sostitutivo del Commissario del Governo e del Ministro della sanità - controllo sugli atti - esigenza di una disciplina unitaria
3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9  e successivamento abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 3 (Consulenti sanitari della Provincia ed altri consulenti)

(1)  L'amministrazione provinciale può avvalersi di personale sanitario per attività di consulenza, studio, ricerca, progettazione e programmazione connesse all'esercizio delle funzioni provinciali in materia di igiene e sanità.

(2)  Per le finalità di cui al comma 1 viene messo a disposizione dell'amministrazione provinciale:

  1. personale infermieristico e di riabilitazione del ruolo sanitario provinciale e personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
  2. personale medico del ruolo sanitario provinciale;
  3. personale tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro del ruolo sanitario provinciale, operante presso il Servizio di igiene e sanità pubblica. 4)

(3) Per le attività di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica e in altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanità. Detti esperti possono essere scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici e messi a disposizione da questi ultimi o possono essere incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, di operare al servizio della Ripartizione provinciale Salute. 5)

(4)  In caso di assenza superiore ai tre mesi il personale messo a disposizione può essere sostituito mediante supplenza.

(5)  Le modalità connesse alla messa a disposizione del personale di cui al comma 2 e il relativo contingente sono stabilite dalla Giunta provinciale. Il personale conserva a tutti gli effetti lo stato giuridico, economico e previdenziale in godimento.

(6)  La spesa per il personale messo a disposizione per un periodo superiore a due settimane è a carico del bilancio provinciale e comprende, oltre allo stipendio, le indennità e gli incentivi che all'interessato sarebbero spettati rimanendo in servizio presso la struttura di provenienza, nonché l'importo dei contributi e delle ritenute di legge sul trattamento economico dovuto.

(7)  Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la Ripartizione provinciale Salute è autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all’amministrazione, con università e con istituti specializzati. 6)

4)
La lettera c) dell'art. 3, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
5)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
6)
L'art. 3, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 4 (Osservatorio per la salute)   delibera sentenza

(1) L’Osservatorio per la salute della Provincia autonoma di Bolzano è insediato presso la Ripartizione provinciale Salute ed esercita funzioni di supporto sia della Ripartizione stessa che dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(2)  L’Osservatorio per la salute svolge la duplice funzione di monitoraggio epidemiologico e di gestione del sistema informativo sanitario provinciale, per conto della Ripartizione provinciale Salute. Questa duplice funzione è indispensabile per determinare e monitorare gli indicatori per la valutazione:

  1. dei bisogni di salute;
  2. della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie;
  3. dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia.

(3)  Nello svolgimento della sua duplice funzione di cui al comma 2 l’Osservatorio per la salute collabora:

  1. alla predisposizione degli atti di programmazione sanitaria;
  2. alla definizione degli obiettivi da assegnare all’Azienda Sanitaria;
  3. al controllo delle attività sanitarie.

(4)  L’Osservatorio per la salute gestisce il patrimonio informativo sanitario necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso assegnate. Esso vigila inoltre sulla qualità e completezza del patrimonio informativo sanitario per conto della Ripartizione provinciale Salute e dell’Azienda Sanitaria. 7)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006 - Trattamento dei dati personali sanitari - Cessazione della materia del contendere
7)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 4/bis (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità in ambito sanitario) 

(1) Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.

(2)  La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:

  1. che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in entrambe, conseguente a un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
  2. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione;
  3. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico esercente una professione sanitaria.

(3)  La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti.

(4)  La Commissione conciliativa è nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:

  1. due avvocati/avvocate, scelti/scelte rispettivamente tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano; uno di essi/una di esse svolge la funzione di presidente;
  2. un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano fra docenti universitari, fra dirigenti medici che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici oppure fra dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni. 8)

(5)  La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.

(6)  In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno.

(7)  Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. L’indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale Salute. L’indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.

(8)  La collaborazione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione.  9) 10)

8)
L'art. 4/bis, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
9)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4, e dall'art. 28, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
10)
Vedi anche l'art. 28, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 4/ter   11)  delibera sentenza

massimeDelibera 18 aprile 2006, n. 1347 - Fondazione "VITAL" - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 366 del 01.03.2010 e delibera n. 7 del 08.01.2014)
11)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e poi abrogato dalla lettera b) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 4/quater (Medicina non convenzionale)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea  e nazionale, definisce nel Piano sanitario provinciale le procedure per integrare la medicina non convenzionale nel complesso degli interventi per la salute. 12)

massimeDelibera 3 novembre 2015, n. 1274 - Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia
12)
L'art. 4/quater è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 4/quinquies (Passaggio all’elaborazione elettronica di dati)    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale definisce mediante uno specifico atto di indirizzo in materia di sanità elettronica interventi per l’innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale, fermo restando l’obbligo dei medici del rispetto dell’articolo 8, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

(2)  In ottemperanza agli obblighi informativi e di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario ovvero di controllo della correttezza della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in materia, i medici dipendenti e convenzionati effettuano l’invio telematico dei dati delle ricette mediche, prescritte in Provincia a carico del Servizio sanitario pubblico, mediante i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale tramite l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.

(3)  L’ottemperanza alle norme previste dai commi 1 e 2 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta costituisce requisito per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. La non ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dagli accordi collettivi. Nel processo di innovazione digitale e informatica, vanno esaminate soluzioni informatiche di tipo open source. 13)

massimeDelibera 16 giugno 2020, n. 433 - COVID-19 - Prestazioni sanitarie erogabili da remoto
massimeDelibera 18 settembre 2018, n. 949 - Realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (“FSE”) in Alto Adige
13)
L'art. 4/quinquies è stato inserito dall'art. 8, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 4/sexies (Garanzia della qualità dell’assistenza territoriale tramite medici convenzionati) 14) 15)   delibera sentenza

(1)  Fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

(2)  La Giunta provinciale definisce le relative linee guida la cui attuazione è demandata all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. 16)

(3) 17)

(4)  La Provincia autonoma di Bolzano può concedere agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni sono destinate in particolare ad ambulatori situati in località carenti e disagiate dell’Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali. 18)

(5)  La Provincia autonoma di Bolzano può incentivare istituti di ricerca nell’ambito della medicina generale. 19)

(6)  La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle agevolazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di riposo e di cura. 20)

(7)  In caso di necessità ed urgenza, espletate tutte le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale che regolamentano il massimale di scelte e le sue limitazioni, l’Azienda Sanitaria può adottare misure straordinarie quale l’aumento del massimale di scelte per il singolo medico, la sospensione temporanea dell’autolimitazione nonché ogni altra misura prevista dai contratti collettivi di riferimento, per garantire l’assistenza medica primaria della popolazione nei singoli ambiti territoriali. 21)

(8)  L’Azienda Sanitaria concede ai medici ai quali, a causa della mancanza di medici di medicina generale, viene assegnato un numero di scelte superiore al massimale previsto, per garantire l’assistenza medica in quell’ambito territoriale fino all’insediamento di un nuovo medico,  a decorrere dal 1° gennaio 2017  un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale. 22)

(9)  Viste la particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano e la mancanza di pediatri nelle strutture ospedaliere, si corrisponde ai pediatri di libera scelta, per l’impegno ad assumere obblighi assistenziali ulteriori, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale. 23)

massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 506 - Retribuzione temporanea una tantum per superamento massimale pazienti
14)
La rubrica dell'art. 4/sexies è stata così sostituita dall'art. 10, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
15)
Vedi anche l'Accordo dd. 9 febbraio 2018.
16)
L'art. 4/sexies è stato inserito dall'art. 8, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
17)
L'art. 4/sexies, comma 3, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera f), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
18)
L'art. 4/sexies, comma 4, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
19)
L'art. 4/sexies, comma 5, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
20)
L'art. 4/sexies, comma 6, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
21)
L'art. 4/sexies, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
22)
L'art. 4/sexies, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
23)
L'art. 4/sexies, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 4/septies (Promozione dell’assistenza territoriale)     delibera sentenza

(1)  Per favorire l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo, i comuni o altri enti pubblici mettono a disposizione dei medici, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio principale.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano agevola i medici di medicina generale e i medici pediatri di libera scelta, concedendo loro un importo forfettario per il costo dei locali in affitto o di proprietà utilizzati come ambulatorio principale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo. La Giunta provinciale stabilisce l’entità dell’importo forfettario corrisposto dall’Azienda Sanitaria dal 1° gennaio 2017 per l’ambulatorio principale, nonché le disposizioni attuative in materia.

(3)  Il contributo previsto al comma 2 viene concesso solo nel caso in cui non vengano messi a disposizione a titolo gratuito, dal comune o da un altro ente pubblico presente sul territorio, locali idonei da adibire ad ambulatorio principale.

(4)  Al fine di agevolare il servizio dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta in località decentrate, i comuni o altri enti pubblici possono mettere a disposizione dei medici dei locali in cui questi ultimi, rispettando un orario minimo stabilito con il comune, possano offrire alla popolazione il loro servizio sul territorio.

(5)  L’Azienda Sanitaria può mettere a disposizione dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta operanti all’interno di un’aggregazione funzionale territoriale e che assistono i loro pazienti nell’ambito dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali alcune attrezzature mediche e personale sanitario non medico. In alternativa l’Azienda Sanitaria può sostenere una parte del costo di acquisto o dei costi per il leasing delle attrezzature, oppure una parte dei costi derivanti dall’assunzione di personale sanitario non medico, già in servizio presso il medico interessato al 1° gennaio 2017. La qualità dell’assistenza territoriale viene promossa anzitutto tramite incentivi per le aggregazioni funzionali territoriali, le medicine di gruppo, nonché per l’assunzione di personale di studio. La Giunta provinciale emana le disposizioni attuative per tali agevolazioni, che vengono liquidate dall’Azienda Sanitaria.

(6)  La Provincia incentiva l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati per la prima volta con l’Azienda Sanitaria con agevolazioni a sostegno dell’inizio attività, determinate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale emana disposizioni attuative per questa tipologia di agevolazioni, che viene liquidata dall’Azienda Sanitaria. 24)

massimeDelibera 23 novembre 2021, n. 1009 - Modifica Accordo Integrativo Provinciale ed approvazione dei criteri per la concessione di contributi per agevolare l´attività assistenziale delle pediatre e dei pediatri di libera scelta
massimeDelibera 6 febbraio 2018, n. 125 - Criteri per la concessione di contributi ai medici di medicina generale
massimeDelibera 17 ottobre 2017, n. 1121 - Criteri per la concessione di contributi per agevolare l'attività assistenziale dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario provinciale
24)
L'art. 4/septies è stato inserito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 5      25)  delibera sentenza

massimeDelibera N. 4830 del 18.12.2006 - Costituzione dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 come modificato dall'art. 2 della L.P. del 2 ottobre 2006, n. 9
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002 - Sanitari USL - trasformazione di una figura professionale - discrezionalità tecnico-amministrativa
25)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 626) 

26)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Capo II
Ordinamento e funzionamento dell'azienda sanitaria27)

Art. 7  28)

28)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 8  29)

29)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 9  30) 

30)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 10  31)

31)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 11  32)

32)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 12  33) 

33)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 12/bis   delibera sentenza

(1)(6) -   34) 

(7)  Il personale, anche chiamato dall’esterno o in comando, che alla data di entrata in vigore del presente articolo di legge ha ricoperto per almeno cinque anni la funzione di Dirigente tecnico-assistenziale, viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto. Le ulteriori riconferme del personale sopracitato possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell’incarico. 35)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006 - Accesso alla dirigenza infermieristica - Istituzione del profilo professionale del massaggiatore/fisioterapista - Illegittimità costituzionale
34)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, e successivamente sostituito dall'art. 9 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9. La Corte costituzionale con sentenza n. 449 del 13-28 dicembre 2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12/bis, comma 6, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame.  I commi 1 - 6 sono stati abrogati dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
35)
L'art. 12/bis, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 48, comma 3, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 12/ter   36)

36)
L'art. 12/ter è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 12/quater  37) 

37)
L'art. 12/quater è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 12/quinquies  38) 

38)
L'art. 12/quinquies è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 13    39) delibera sentenza

massimeDelibera N. 1021 del 26.03.2007 - Determinazione dell'indennità mensile spettante ai componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
39)
L'art. 13  è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 14           40) delibera sentenza

massimeDelibera N. 3167 del 30.12.2009 - Nuove linee guida in materia di dipartimenti
massimeDelibera N. 4150 del 03.12.2007 - Coordinatore sanitario in base alla L.P. 7/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - Determinazione trattamento economico
massimeDelibera N. 3406 del 08.10.2007 - Direttive per l'istituzione della Commissione mista conciliativa (modificata con delibera n. 1973 del 29.11.2010)
massimeDelibera N. 2273 del 02.07.2007 - Direttive per l'istituzione dell'Ufficio relazioni con il personale ed i sindacati
massimeDelibera N. 4551 del 06.12.2004 - Nuove linee guida in materia di dipartimenti ospedalieri e di racordo ospedale - territorio.
massimeDelibera 8 luglio 2002, n. 2403 - Direttive di applicazione del Piano sanitario provinciale 2000-2002 (modificata con delibera n. 297 del 25.02.2013)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991 - Unità sanitarie locali - Nuovi organi del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario - Nomina, elezione e funzioni - Potere sostitutivo del Commissario del Governo e del Ministro della sanità - controllo sugli atti - esigenza di una disciplina unitaria
40)
L'art. 14, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 15 41) 

41)
L'art. 15 sostituisce  l'art. 16 della L.P. 4 gennaio 2000, n. 1, successivamente è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 16  42) 

42)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 17   43) delibera sentenza

massimeDelibera N. 247 del 28.01.2008 - Approvazione del piano provinciale dei posti letto in ambito riabilitativo
43)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 18  44)

44)
L'art. 18 è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 19     45)

45)
L'art. 19  è stato abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 20  46) 

46)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 21   47)  delibera sentenza

massimeDelibera 12 aprile 2016, n. 398 - Servizio provinciale di medicina dello sport
47)
L'art. 21 è stato prima sostituito dall'art. 39 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3, ed infine abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 22   48)

48)
L'art. 22 è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 22/bis   49)  delibera sentenza

massimeDelibera 14 ottobre 2013, n. 1524 - Approvazione dei criteri e modalità per il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e valorizzazione delle differenze di genere, istituito nell'azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 1418 del 25.11.2014)
49)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 23 50) 

50)
L'art. 23 è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 24 (Contratti a tempo determinato)  

(1) Per l’espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria può conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private  con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro,  e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. 51)

(2)  Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario provinciale.

(3)  Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

(4)  Gli incarichi di cui al presente articolo comportano per l'azienda sanitaria l'obbligo di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per corrispondenti oneri finanziari.

51)
L'art. 24, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente così modificato dall'art. 28, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 24/bis    52) delibera sentenza

massimeDelibera 19 luglio 2016, n. 817 - Ricerca clinica e assistenziale nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige
52)
L'art. 24/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 24/ter (Promozione della ricerca e della formazione continua in sanità)

(1) Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del servizio sanitario provinciale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può partecipare tramite convenzioni e previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano a progetti e studi scientifici che aumentino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti nell’Azienda sanitaria. 53)

53)
L'art. 24/ter è stato inserito dall'art. 29, comma 1, della L.P.19 agosto 2020, n. 9.
27)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 3 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Capo III
Patrimonio, contabilità e finanziamento

Art. 25 (Immobili a disposizione delle aziende sanitarie)    delibera sentenza

(1)  I beni immobili di proprietà della Provincia con vincolo di destinazione al Servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta provinciale.

(2)  La Giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.

(2/bis)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione “Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento delle forniture. 54)

(2/ter)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a stipulare contratti di locazione e, su delega della Giunta provinciale, a costruire ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, o acquistare in nome e per conto della Provincia alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario o di medici e di altre professioni sanitarie in formazione. I contratti di locazione sono stipulati, per periodi determinati, sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione. Inoltre, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare progetti di sostegno delle sue e dei suoi dipendenti, nonché di medici e di altre professioni sanitarie in formazione, sia nell’ambito dell’assistenza ai bambini in età prescolare sia nell’ambito dell’assistenza extrascolastica nei periodi di chiusura delle scuole. 55)

(2/quater)  Le disposizioni di cui al comma 2/ter trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e sistemi di finanziamento. 56)

(3)  I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.

(4)  La Giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.57) 

massimeDelibera 9 dicembre 2013, n. 1868 - Approvazione del regolamento per la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri soggetti terzi concesso in comodato d’uso all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della loro iscrizione e valorizzazione nei conti d’ordine del bilancio d’esercizio
54)
L'art. 25, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
55)
L'art. 25, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
56)
L'art. 25, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
57)
Vedi l'art. 3 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20, modificato dall'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5, dall'art. 10 della L.P. 19 novembre 1986, n. 28, dall'art. 17 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33, dall'art. 7 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7e dall'art. 7 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15:

Art. 3 (Strutture immobiliari a carattere sanitario)

(1)  I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili in dotazione alle unità sanitarie locali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

(2)  Nella delibera di approvazione di cui al comma precedente è implicita la delega all'Assessore dei lavori pubblici degli adempimenti previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, sentito l'assessore competente in materia di sanità.

(3)  Per quanto concerne la progettazione e la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'assistenza a collaudo e la liquidazione, la misura e la contabilità dei lavori suindicati, l'Assessorato ai lavori pubblici si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario.

(4)  Per le opere di cui al primo comma l'Assessorato ai lavori pubblici può provvedere previo parere obbligatorio della commissione per le strutture sanitarie, anche all'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse.

(5)  La Giunta provinciale può delegare alle unità sanitarie locali l'esecuzione di lavori di cui al comma 1 del presente articolo, compresa la relativa progettazione e direzione lavori. In tali casi la Giunta provinciale può nominare un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'unità sanitaria locale interessata e delle competenti ripartizioni dell'amministrazione provinciale, con compiti di consulenza nelle fasi della progettazione e della costruzione; compete comunque alla Giunta provinciale la nornina dei collaudatori.

(6)  La Giunta provinciale può delegare ai comuni, alle comunità comprensoriali o ai consorzi intercomunali nonché all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione, all'ampliamento ed alla ristrutturazione delle sedi di distretti sanitari e delle residenze sanitarie assistenziali, compresa la progettazione e direzione dei lavori. In tali casi si applicano le procedure vigenti per le unità sanitarie locali.

(7)  La Giunta provinciale concorre alla realizzazione dei punti di riferimento di distretto, concedendo ai comuni interessati un finanziamento nella misura del cinquanta per cento della spesa prevista.

Art. 26 (Beni mobili ed attrezzature)

(1)  I beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e le attrezzature in uso alle aziende sanitarie sono trasferiti in proprietà alle medesime e ne costituiscono il patrimonio mobiliare.

(2)  La Giunta provinciale determina i termini, le modalità e le procedure di cancellazione dall'inventario della Provincia dei beni di cui al comma 1.

(3)  La deliberazione della Giunta provinciale adottata per il trasferimento dei beni mobili iscritti in pubblici registri costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà.58) 

58)
  Vedi l'art. 5 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20, sostituito dall'art. 19 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33e successivamente modificato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22:

Art. 5 (Acquisto di nuovi impianti e nuove apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie)

(1)  La Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della presente legge, in base ad apposito programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del piano sanitario provinciale può provvedere direttamente all'acquisto dei dispositivi medici nei seguenti casi:

  1. quando sia previsto un uso multizonale;

  2. quando si vogliano garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;

  3. quando si tratti di dispositivi medici ad alta tecnologia o specializzazione;

  4. quando vengano istituiti nuovi presidi o servizi.

(2)  Per i dispositivi medici acquistati ai sensi del precedente comma la Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie, può stipulare gli occorrenti contratti di manutenzione, la cui gestione viene successivamente affidata alle rispettive unità sanitarie locali.

(3)  Per ragioni di economicità e di standardizzazione, la Giunta provinciale può d'intesa con le unità sanitarie locali indire delle gare uniche valevoli per tutte le unità sanitarie locali per la fornitura di diagnostici e presidi medico-chirurgici in genere. In tal caso gli ordini per le singole forniture ed i relativi pagamenti vengono effettuati direttamente dalle rispettive unità sanitarie locali.

(4)  A garanzia di condizioni di uniformità e di standardizzazione delle strutture dei servizi extraospedalieri, la Giunta provinciale può provvedere all'acquisto diretto di beni mobili, in base ad un apposito programma finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari extraospedalieri.

(5)  Per gli acquisti di beni mobili di valore inferiore a lire 5.000.000 si prescinde dal parere della commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 27    59)

59)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 28 (Finanziamento)    delibera sentenza

(1) Le risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario provinciale sono finalizzate:

  1. al finanziamento del fabbisogno sanitario che l’Azienda Sanitaria è chiamata a soddisfare;
  2. al finanziamento delle spese per l’espletamento delle attività istituzionali in materia di sanità di competenza della Provincia, nonchè delle attività di ricerca sanitaria;
  3. al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale;
  4. alla realizzazione di specifiche funzioni assistenziali o di specifici obiettivi o progetti individuati dalla programmazione provinciale.

(2)  Il fabbisogno di spesa è determinato, in base alle risorse finanziarie programmate dalla Provincia, tenendo conto dei costi necessari per l’erogazione dei livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.

(3)  Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso:

  1. il fondo sanitario provinciale di cui al comma 4, che tiene conto del saldo di mobilità sanitaria;
  2. la compartecipazione diretta degli assistiti;
  3. gli eventuali fondi integrativi del Servizio sanitario provinciale previsti dalla normativa vigente;
  4. le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate o da interventi in materia di igiene e sanità pubblica;
  5. i ricavi e le rendite derivanti dall’utilizzo del patrimonio;
  6. donazioni e altri atti di liberalità;
  7. eventuali ulteriori entrate.

(4)  Il fondo sanitario provinciale è iscritto negli appositi programmi della missione 13 “Tutela della salute” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

(5)  La Giunta provinciale stabilisce, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, il riparto delle risorse del fondo fra Provincia e Azienda Sanitaria, i criteri di riparto delle risorse nonché eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo delle quote del fondo con specifiche destinazioni.

(6)  Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell’esercizio, la Provincia dispone regolari anticipazioni a favore dell’Azienda Sanitaria, sulla base del fabbisogno di liquidità espresso dall’Azienda Sanitaria. 60)

massimeDelibera N. 4591 del 09.12.2002 - Conguaglio fra le Aziende Sanitarie dell'Alto Adige dei costi sanitari per pazienti non autosufficienti ospiti di case di riposo/centri di degenza situati al di fuori dell'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria di residenza
60)
L'art. 28 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

TITOLO II
Disposizioni per la programmazione e per la predisposizione del Piano sanitario provinciale

Capo I
Disposizioni generali

Art. 29 (Disposizioni generali)

(1)  Spettano alla Provincia la determinazione dei criteri dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e per il finanziamento delle aziende ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, le attività di indirizzo tecnico, di promozione e di sostegno a favore delle istituzioni medesime, nonché il controllo sulla gestione. Spettano inoltre alla Provincia la promozione del controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie rese dalle istituzioni accreditate. Per l'espletamento di tali compiti l'amministrazione provinciale si può avvalere di esperti esterni che possono provenire anche dall'estero.

(2)  Al fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sanitarie della Provincia, le parti sociali nonché gli enti e le associazioni attive nell’ambito sanitario vengono preventivamente informati e sentiti in merito alle modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo che interessano il campo delle politiche sanitarie. 61)

61)
L'art. 29, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 7, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 30 (Programmazione sanitaria provinciale)         delibera sentenza

(1) La programmazione sanitaria spetta alla Giunta provinciale, coadiuvata a tal fine dalla Ripartizione provinciale Salute, dagli organi consultivi in materia di salute dell’Azienda Sanitaria e da esperti esterni.

(2)  Sono strumenti essenziali della programmazione sanitaria provinciale:

  1. il Piano sanitario provinciale;
  2. i piani di settore, che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell’assistenza sanitaria, sulla base dei principi e delle finalità stabiliti nel Piano sanitario provinciale;
  3. i programmi d’intervento con finalità specifiche a tutela della salute della popolazione.

(3)  Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono coordinati e assieme formano la programmazione sanitaria e sociale coordinata e integrata.

(4)  Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la corretta pianificazione del fabbisogno sanitario provinciale, gli strumenti di pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione al loro stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. sviluppi demografici ed epidemiologici;
  2. evoluzione clinica, sviluppo scientifico e tecnologico nonché ulteriori evoluzioni nell’ambito del Servizio sanitario.

(5)  Il Piano sanitario provinciale è lo strumento di programmazione atto a garantire una pianificazione sostenibile dell’assistenza sanitaria alla popolazione. È un piano strategico di indirizzo e governo dell’assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo di programmazione, i principali obiettivi, nonché le strategie e le eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con particolare attenzione alle tre aree dell’assistenza: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera.

(6)  La definizione degli obiettivi, delle strategie e delle misure da inserire nel Piano sanitario provinciale avviene in particolar modo nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. garanzia della migliore qualità possibile delle prestazioni sanitarie e dei relativi esiti;
  2. efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, nel senso di appropriatezza, utilità per i pazienti e soddisfazione degli utenti;
  3. garanzia della sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nel breve e nel lungo periodo.

(7)  Ai fini dell’approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché pubblicato online. La data di esposizione del progetto del Piano è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale locale. Il progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano ai comuni, al Consiglio dei Comuni o alla Giunta provinciale. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del Piano, tenendo conto dei pareri dei comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni.

(8)  Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

(9)  Il Piano sanitario provinciale ha una validità minima di tre anni e massima di cinque anni. Esso conserva la propria validità fino all’entrata in vigore del piano successivo.

(10)  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano sanitario provinciale, il Comitato provinciale per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi e delle misure ivi contenuti. Per tale valutazione il Comitato può avvalersi anche del supporto di esperti esterni in materia di programmazione sanitaria. Le modalità e i tempi della valutazione periodica, così come eventuali necessità di adattamenti puntuali del Piano, sono stabiliti dalla Giunta provinciale con l’approvazione del Piano sanitario provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono essere anche annuali, non si applica il comma 7. 62)

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 862 - Istituzione del Sistema Provinciale di Prevenzione dai rischi ambientali e climatici (SPPS) e di una cabina di regia unica facente capo ai vari piani / sistemi in ambito ambiente, salute e clima
massimeDelibera 11 dicembre 2019, n. 1100 - Progetto pilota "Accompagnamento di pazienti da parte di volontari nel pronto soccorso dell'Ospedale di Bolzano"
massimeDelibera 5 novembre 2019, n. 915 - Piano Provinciale per il governo delle liste di attesa 2019-2021
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1448 - Rete di supporto per l’età evolutiva: incarico alle/ai referenti di sistema (RS)
massimeDelibera 29 novembre 2016, n. 1331 - Piano sanitario provinciale 2016-2020
massimeDelibera 4 novembre 2014, n. 1304 - Piano sangue della Provincia Autonoma di Bolzano 2015-2017
massimeDelibera 18 febbraio 2013, n. 249 - Approvazione dei criteri per la prescrizione di prestazioni specialistiche nelle branche diabetologia, reumatologia ed urologia
62)
L'art. 30 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 31 (Obbligatorietà delle disposizioni del Piano sanitario provinciale)

(1)  Le istituzioni sanitarie accreditate con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali o comunque finanziate dalla Provincia, nonché gli organi e gli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini della provincia di Bolzano nello svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento dei propri fini istituzionali devono uniformarsi ai contenuti del Piano sanitario provinciale.

Art. 31/bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario)   delibera sentenza

(1)  Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, sono istituiti i seguenti registri:

  1. registro tumori;
  2. registro malattie rare;
  3. registro cause di morte;
  4. registro diabete;
  5. registro dispositivi impiantabili;
  6. registro protesi articolari;
  7. registro patologie cardio-vascolari;
  8. registro patologie cerebro-vascolari;
  9. registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
  10. registro dell'insufficienza renale cronica;
  11. registro malattie genetiche. 63)

(2)  I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

(3)  Con regolamento d’esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

(4)  Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 64)

(5)  Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate all’Osservatorio epidemiologico provinciale, il quale le svolge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in conformità alle norme vigenti. 65)

massimeDelibera 22 settembre 2020, n. 729 - Regolamento sul funzionamento del Registro Tumori della Provincia Autonoma di Bolzano
63)
L'art. 31/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
64)
L'art. 31/bis è stato inserito dall'art. 43, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
65)
L'art. 31/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

TITOLO III
Prestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e partecipazione alla spesa

Capo I
Livelli di assistenza

Art. 32 (Assistenza sanitaria)      delibera sentenza

(1)  Il Servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il Servizio sanitario provinciale può integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni.66) 

massimeDelibera 13 ottobre 2020, n. 796 - COVID 19: Vaccinazione antinfluenzale – somministrazione gratuita per tutta la popolazione dell’Alto Adige nella stagione influenzale 2020/2021
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1415 - Autorizzazione del Percorso Diagnostico Terapeutico: assistenza alle donne in gravidanza, al parto, al puerperio a basso rischio ostetrico e al neonato sano fino al primo anno di vita
massimeDelibera 27 maggio 2014, n. 590 - Criteri di erogazione della chirurgia plastica nel servizio sanitario provinciale
massimeDelibera N. 4054 del 06.11.2006 - Integrazione delle direttive alle Aziende Sanitarie riguardante l'attuazione del programma di medicina preventiva dell' età evolutiva
66)
L'art. 32 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

Art. 32/bis   67)

67)
L'art. 32/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 32/ter (Trattamento della fibrosi cistica)   delibera sentenza

(1)  L’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano indica un medico specialista come persona di riferimento per tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica iscritti al Servizio sanitario provinciale.

(2)  Il medico di riferimento coordina e monitora l’assistenza di tali pazienti. Nell’ambito dell’assistenza l’azienda sanitaria può importare anche dall’estero prodotti medicinali e non medicinali che, ai sensi della legislazione statale di settore, sono a carico del Servizio sanitario pubblico e che dal medico di riferimento sono stati convalidati come necessari per il singolo paziente. 68)

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano concede alle persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilità funzionali nelle attività della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e che per la complessità della loro patologia hanno un’elevata necessità di effettuare fisioterapia, un contributo forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio. 69)

(4)  La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle agevolazioni e determina i relativi criteri. 70)

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1132 - Criteri per il riconoscimento di un contributo a persone affette da fibrosi cistica
68)
L'art. 32/ter è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
69)
L'art. 32/ter, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
70)
L'art. 32/ter, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 33 (Assistenza ospedaliera in forma indiretta)               delibera sentenza

(1)  Le persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale, a condizione che esse non dispongano già di un’assicurazione privata o di altre forme di indennizzo individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta Provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita .71) 

(1/bis)  La Giunta provinciale può condizionare il rimborso delle prestazioni al rispetto di requisiti di qualità ed appropriatezza.72)

(2)  Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria, la Giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla struttura ed i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione.73) 

(3) Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di assistenza sanitaria. La Commissione è istituita presso la Ripartizione provinciale Salute e decide in via definitiva sui ricorsi. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal presidente o da un suo delegato, individuati presso la Ripartizione Salute, e da altri sei componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno è un libero professionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali. 74) 

(4)  Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

massimeDelibera 12 ottobre 2021, n. 874 - Certificazione dei requisiti di idoneità a operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative
massimeDelibera 26 settembre 2017, n. 1036 - Assistenza sanitaria indiretta - modifica parziale delle deliberazioni della giunta provinciale n. 2081/11 e n. 554/13
massimeDelibera 23 febbraio 2016, n. 211 - Assistenza sanitaria indiretta - parziale modifica della delibera della Giunta Provinciale, n. 2081/2011
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 733 - Determinazione della tariffa giornaliera per le prestazioni sanitarie e l’erogazione di dispositivi e farmaci erogati in strutture residenziali per anziani e sul territorio in Provincia di Bolzano a favore di persone assicurate all’estero - revoca della propria deliberazione 14 gennaio 2013, n. 55
massimeDelibera 14 ottobre 2014, n. 1216 - Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13
massimeDelibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014) (vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)
massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2081 - Determinazione del nuovo sistema di rimborso per l'assistenza indiretta in regime di ricovero (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014 e delibera n. 211 del 23.02.2016)(vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403 - Assistenza ospedaliera indiretta - diritto al rimborso secondo il tariffario provinciale - procedura informatica per la classificazione del ricovero – nessuna discrezionalità da parte dell’ A.S.L.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione - diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche - parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005 - Prestazioni sanitarie all'estero - concorso nelle spese - condizioni
71)
L'art. 33, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi dall'art. 21, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
72)
L'art. 33, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
73)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
74)
L'art. 33, comma 3,  è stato  prima  sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, successivamente dall'art. 3, comma 7, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4, ed infine così modificato  dall'art. 23, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 34 (Assistenza specialistica indiretta)               delibera sentenza

(1)  Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruite presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell'Unione Europea. 75)

(2)  Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all’albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. 76)

(3)  Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.

(4)  Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. 77)

(5) 78)

(6)  Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall'erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa.79) 

(7)  Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.

massimeDelibera 26 settembre 2017, n. 1036 - Assistenza sanitaria indiretta - modifica parziale delle deliberazioni della giunta provinciale n. 2081/11 e n. 554/13
massimeDelibera 18 novembre 2014, n. 1388 - Rimborso delle prestazioni specialistiche ed odontoiatriche all'estero
massimeDelibera 14 ottobre 2014, n. 1216 - Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13
massimeDelibera 15 aprile 2014, n. 450 - Approvazione dei criteri per l’assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e revoca della delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012
massimeDelibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014) (vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1608 - Approvazione dei criteri per l’assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all’articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all’articolo 34 comma 2 della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione - diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007 - Verweigerte Rückvergütung der im Ausland angefallenen Arztkosten - Gerichtsbarkeit des ordentlichen Richters
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006 - Spese sanitarie all'estero in assenza di autorizzazione - domanda di rimborso - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
75)
L'art. 34, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 9, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
76)
L'art. 34, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 5, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
77)
L'art. 34, comma 4, è stato così sostituito dall'art, 9, comma 6, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
78)
L'art. 34, comma 5, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
79)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 34/bis (Assistenza sanitaria transfrontaliera)   delibera sentenza

(1)  L'autorizzazione preventiva all'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, può essere concessa indipendentemente dal fatto che l’assistenza sanitaria in questione possa essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. 80)

(2)  Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il diniego della richiesta di rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 15 giorni alla Commissione di cui all’articolo 33, comma 3. 81)

(3)  I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe provinciali vigenti, indipendentemente dalla compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente. 82) 83)

massimeCorte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256 - Legge di stabilità 2013 - regolazione finanziaria della mobilità sanitaria internazionale - ricorso inammissibile per insuficiente motivazione
80)
L'art. 34/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 10, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
81)
L'art. 34/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 8, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
82)
L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 giugno 2014, n. 4.
83)
Vedi anche l'art. 2 della L.P. 19 giugno 2014, n. 4.

Art. 34/ter (Convenzioni con cliniche estere)   delibera sentenza

(1) Qualora l’Azienda Sanitaria non sia in grado di erogare determinate prestazioni sanitarie di alto livello specialistico può stipulare, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, convenzioni con strutture sanitarie estere al fine di garantire l’erogazione di tali prestazioni  anche in lingua tedesca. In tal modo si vuole assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutte le persone residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale. 84)

(2)  La Giunta provinciale definisce le specialità cliniche di alto livello specialistico di cui al comma 1.

(3)  L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all’invio, previa valutazione caso per caso in termini di necessità clinica e appropriatezza del ricorso ad erogatori di assistenza esteri. 85)

(4)  L’Azienda Sanitaria predispone annualmente, entro il mese di aprile, una relazione sull’attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 relativa all’anno precedente e la trasmette al competente Ufficio della Ripartizione provinciale Salute. 86)

massimeDelibera 14 dicembre 2021, n. 1099 - Autorizzazione all’Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige per la stipula di convenzioni con strutture sanitarie all’estero ai sensi dell’art. 34/ter della LP 7/2001
84)
L'art. 34/ter, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
85)
L'art. 34/ter, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
86)
L’art. 34/ter è stato inserito dall’art. 28, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Capo II
Partecipazione alla spesa sanitaria

Art. 35 (Disposizioni generali)                   delibera sentenza

(1)  Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la Provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La Giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive modifiche.87) 

(1/bis)   88)

(2)  Per le prestazioni rientranti nei livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello statale, la Giunta provinciale autorizza l'introduzione, in via sperimentale, del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e fissa i criteri di esenzione dalla stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

(3)  La Giunta provinciale può integrare l'elenco nazionale delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, inserendovi quelle malattie, la cui frequenza è circoscritta a certe zone o sia abnorme.

(4)  In applicazione dei principi fissati all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare l'elenco nazionale delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero con patologie frequenti in Alto Adige.

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 814 - Aggiornamento delle delibere 215/2022 (vaccinazione Herpes Zoster) e n. 1491/2017 (Vaccinazione Pneumococco)
massimeDelibera 13 giugno 2023, n. 481 - Concessione in via sperimentale di contributi a persone con disabilità fisica per l’acquisto di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali
massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 215 - Aggiornamento delle delibere n. 1497/2017 e n. 1491/2017 - Vaccinazione HPV (papilloma virus umano) e Herpes zoster (vedi anche delibera n. 814 del 26.09.2023)
massimeDelibera 21 dicembre 2021, n. 1122 - Aggiornamento delle prestazioni ambulatoriali e di alcune prestazioni prescrivibili in esenzione per malattie croniche ed invalidanti
massimeDelibera 23 marzo 2021, n. 277 - COVID-19: Disciplina derogatoria in ambito sanitario (vedi anche delibera Nr. 214 del 29.03.2022)
massimeDelibera 29 dicembre 2020, n. 1103 - Criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia diabetica
massimeDelibera 3 novembre 2020, n. 858 - Requisiti organizzativi, tecnici e strutturali delle farmacie per l'effettuazione di test sierologici rapidi di autocontrollo e test antigenici rapidi per Covid-19
massimeDelibera 23 luglio 2019, n. 637 - Definizione delle soglie di ammissibilità in ricovero ordinario delle prestazioni ai sensi del DPCM 12.01.2017, Allegato 2A
massimeDelibera 2 ottobre 2018, n. 1005 - Approvazione del "Piano Provinciale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi" della Provincia autonoma di Bolzano e istituzione dell'unità di crisi
massimeDelibera 8 maggio 2018, n. 415 - Distribuzione di glucometri, strisce reattive per la determinazione della glicemina e lancette tramite le farmacie
massimeDelibera 28 dicembre 2017, n. 1497 - Vaccinazioni - Aggiornamento dei gruppi a rischio per le quali la somministrazione dei vaccini è gratuita
massimeDelibera 18 aprile 2017, n. 457 - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
massimeDelibera 21 maggio 2012, n. 762 - Attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 11 dicembre 2009
massimeDelibera 7 giugno 2010, n. 982 - Modifica della procedura per il rilascia dell'attestazione ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti (codice 99) (modificata con delibera n. 1601 del 27.09.2010 e delibera n. 539 del 13.05.2014)
87)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
88)
L'art. 35, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera a), della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.

Art. 35/bis (Spese per prestazioni sanitarie per fatti illeciti)

(1)  Se le prestazioni sanitarie sono conseguenza di fatto illecito, la relativa spesa è a carico di colui che ha commesso il fatto illecito.

(2)  Le aziende sanitarie provvedono al recupero delle spese ai sensi dell'articolo 76, comma 3, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.89)

89)
L'art. 35/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 35/ter (Erogazione di prestazioni a titolo gratuito)

(1)  Il servizio sanitario provinciale eroga a titolo gratuito le prestazioni previste dagli articoli 186, comma 5, e 187, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 194 dello stesso decreto legislativo. 90)

90)
L'art. 35/ter è stato inserito dall'art. 8, comma 11, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9. Vedi anche l'art. 8, comma 12, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 36 (Partecipazione alla spesa ospedaliera)              delibera sentenza

(1)  In relazione all'andamento finanziario della spesa sanitaria riferita al territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre una partecipazione alla spesa ospedaliera da determinarsi secondo le seguenti disposizioni.

(2)  Per ogni giornata di degenza, esclusa quella di dimissione, in un presidio ospedaliero accreditato con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali, compresi quelli austriaci, può essere prevista anche per i ricoveri disposti per cure riabilitative e post acute una partecipazione alla spesa ospedaliera nella misura giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta provinciale.

(3)  La partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 1 e 2 può essere prevista solo per impedire una eventuale elusione della partecipazione alle spese per le prestazioni ambulatoriali. In ogni caso può essere prevista una partecipazione alle spese per la copertura delle spese per il vitto e l'alloggio, applicando i criteri di cui all'articolo 35, comma 1.

(4)  La misura della partecipazione di cui al comma 2 viene stabilita di entità maggiorata per i costi di ricovero derivante da infortunio causato da attività sportive o ricreative particolarmente a rischio, individuate dalla Giunta provinciale. La maggiorazione non riguarda in ogni caso gli sport di massa e le attività sportive tradizionali in Alto Adige.

(5)  La Giunta provinciale può assoggettare le prestazioni di pronto soccorso, effettuate presso un presidio ospedaliero della provincia e non seguite da ricovero, alla vigente normativa sulla partecipazione alla spesa sanitaria.

(5/bis) La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi non urgenti ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Nel rispetto della normativa statale, tali provvedimenti possono riguardare anche la partecipazione al costo delle prestazioni e l’entità della compartecipazione a carico delle persone assistite non esentate dalle disposizioni statali vigenti. 91)

(6)  La Giunta provinciale può prevedere una partecipazione alla spesa per il trasporto malati e per l'elisoccorso, determinando annualmente il relativo ammontare. La quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino è determinata tenuto conto dell'età della popolazione servita e della struttura orografica del territorio.

(7)  La partecipazione alla spesa di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 non è dovuta dalle persone esentate dal pagamento di ticket. I ricoveri dovuti a parto non sono soggetti alla partecipazione di cui alla presente disposizione.

massimeDelibera 26 settembre 2023, n. 811 - Aggiornamento delle tariffe per gli accompagnatori di degenti negli ospedali dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
massimeCorte costituzionale - ordinanza 04 novembre 2020, n. 241 - Sanità pubblica - Servizi di pronto soccorso - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad adottare provvedimenti per limitare gli accessi - Previsione che le prestazioni differibili sono interamente a carico del paziente, anche se esentato dal pagamento del ticket - Estinzione del processo per rinuncia
massimeDelibera 13 ottobre 2020, n. 795 - COVID-19: Indicazioni per il pagamento di tamponi faringei, test antigenici e test sierologici erogati su richiesta del privato cittadino
massimeDelibera 19 novembre 2019, n. 983 - Nuove disposizioni in materia di Pronto Soccorso
massimeDelibera 30 settembre 2013, n. 1416 - Integrazione della Delibera della Giunta provinciale del 15 giugno 1998, n. 2573, concernente il tariffario delle prestazioni erogate nell'interesse o su richiesta di soggetti privati e pubblici
massimeDelibera 21 maggio 2012, n. 762 - Attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 11 dicembre 2009
massimeDelibera N. 423 del 14.03.2011 - Determinazione della retta omnicomprensiva giornaliera per le “Cure Palliative" erogate nell'ambito provinciale da strutture pubbliche, a partire dal 01.01.2011
massimeDelibera N. 1068 del 21.06.2010 - Approvazione dei percorsi consultoriali in ambito psicologico e ginecologico che i consultori familiari possono erogare in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) e revoca della deliberazione provinciale Nr. 3170 del 30.12.2009
91)
L'art. 36, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6, e successivmamente così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.

Art. 36/bis (Mancata fruizione di prestazioni sanitarie)     92) delibera sentenza

(1)  Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste d’attesa da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la persona che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale presso l’Azienda stessa e che non può o non intende presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, è obbligata ad avvisare l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario provinciale entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5.

(2)  Alla persona che non si presenta alla data e all’ora della prestazione prenotata e omette, senza idonea giustificazione, di avvisare ai sensi del comma 1, l’Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 35,00; la sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

(3)  93)

(4)  Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3. Nell’irrogare e introitare le sanzioni amministrative, l’Azienda sanitaria applica le disposizioni provinciali in materia. I relativi proventi sono attribuiti all’Azienda sanitaria. La sanzione amministrativa non viene irrogata se ricorrono le circostanze stabilite dalla Giunta provinciale, che giustificano la mancata fruizione della prestazione specialistica ambulatoriale prenotata.

(5)  La Giunta provinciale fissa il termine per l’avviso di cui al comma 1, i criteri per una corretta applicazione del presente articolo, la decorrenza delle misure di cui ai commi 2 e 3, e prevede eventuali esenzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista nonché misure per una più ampia informazione ai pazienti. 94)

massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 214 - Disposizioni semplificatorie in ambito sanitario a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19
massimeDelibera 25 giugno 2019, n. 543 - Modifica regolamentazione della mancata disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
massimeDelibera 30 ottobre 2018, n. 1121 - Aggiornamento della delibera della Giunta Provinciale 657/2018 „Regolamentazione della mancata disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (modificata con delibera n. 543 del 25.06.2019)
massimeDelibera 3 luglio 2018, n. 657 - Regolamentazione della mancata disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali (vedi anche delibera n. 1121 del 30.10.2018)
92)
La rubrica dell'art. 36/bis è stata così sostituita dall'art. 9, comma 2, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.
93)
L'art. 36/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera a), della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.
94)
L'art. 36/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

TITOLO IV
Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni

Art. 37 (Erogazione delle prestazioni sanitarie)                   delibera sentenza

(1)  L'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, e di ricovero, previste dai livelli di assistenza a favore dei cittadini, sono assicurate dalle aziende sanitarie secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni emanate dalla Provincia. Tra le prestazioni specialistiche sono comprese anche quelle psicologiche e psicoterapeutiche.

(2)  Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonché di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati, con i quali l'azienda sanitaria ha stipulato accordi contrattuali. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa ed eventualmente un compenso orario. Il compenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è stabilito in sede contrattuale. Per le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono assoggettati al regime di accreditamento.95) 

(3)  La Giunta provinciale, coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonché i casi e le modalità per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarità dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la Giunta provinciale prevede l'istituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettività, nonché l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresì i rapporti fra l'attività e le funzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento, rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe.96) 

(4)  Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche di cui al comma 1 è dovuta la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta con esclusione delle specialità stabilite dalla Giunta provinciale.

(5)  Le aziende sanitarie, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, utilizzano il personale sanitario titolare di rapporto convenzionale alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, e dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.

(6)  L'inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati nelle piante organiche delle aziende sanitarie avviene ai sensi delle disposizioni statali.

massimeDelibera 14 febbraio 2023, n. 139 - Nuovi indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private
massimeDelibera 21 giugno 2022, n. 438 - Piano delle cure intermedie 2022-2026 e modifica alla deliberazione n. 1098/2021
massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 214 - Disposizioni semplificatorie in ambito sanitario a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19
massimeDelibera 14 dicembre 2021, n. 1098 - Atto di programmazione per la determinazione del fabbisogno sanitario per il periodo 2021-2024 (modificata con delibera n. 438 del 21.06.2022)
massimeDelibera 1 giugno 2021, n. 483 - Determinazione tariffe nel Sistema trasfusionale
massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 499 - Obbligo di defibrillatori nello sport e retraining per l’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero del defibrillatore
massimeDelibera 22 dicembre 2015, n. 1544 - Definizione dei parametri relativi al fabbisogno sanitario ai fini della programmazione e dei criteri di valutazione dell’attività svolta, anche ai fini della concessione e del rinnovo dell’accreditamento istituzionale
massimeDelibera 10 novembre 2015, n. 1301 - Durata dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori nel contesto extraospedaliero ed entrata in vigore dell'obbligo di defibrillatore, ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2013 nello sport dilettantistico: modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 9 dicembre 2014, n. 1525 (modificata con delibera n. 499 del 29.05.2018)
massimeDelibera 9 dicembre 2014, n. 1525 - Dotazione degli impianti sportivi con un defibrillatore semiautomatico e personale autorizzato ad utilizzarlo (vedi anche delibera n. 1301 del 10.11.2015) (modificata con delibera n. 499 del 29.05.2018)
massimeDelibera 28 ottobre 2013, n. 1651 - Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera (modificata con delibera n. 1525 del 09.12.2014 e delibera n. 746 del 18.10.2022)
massimeDelibera 19 marzo 2012, n. 409 - Linee guida per l’elaborazione e la gestione del prontuario terapeutico ospedaliero provinciale - PTOP
massimeDelibera N. 2134 del 20.12.2010 - Approvazione Linee Guida provinciali per la gestione del Day Service, mediante l'attivazione di Percorsi Ambulatoriali Complessi (P.A.C.)
massimeDelibera 11 febbraio 2008, n. 409 - Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera (modificata con delibera n. 746 del 18.10.2022)
massimeDelibera 17 febbraio 2003, n. 406 - Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari. Definizione degli organismi tecnici per l'accreditamento e l'autorizzazione e istituzione dei registri delle strutture autorizzate e accreditate (modificata con delibera n. 1428 del 19.09.2011) (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)
95)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
96)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 37/bis (Mobilità sanitaria)

(1)  A partire dall'anno 2011, ai fini dell'individuazione dell'ente obbligato a sostenere gli oneri per la degenza dei malati psichici, definiti "residui manicomiali", si deve fare riferimento alla residenza al momento del ricovero, rimanendo irrilevante la circostanza che, in seguito al ricovero, sia stata acquisita la residenza nel luogo in cui è situata la struttura di ricovero. Le spese che ne derivano rientrano nella compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

(2)  97)

(3)  98) 99)

97)
L'art. 37/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
98)
L'art. 37/bis è stato inserito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
99)
L'art. 37/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 38 (Rapporto convenzionale con le farmacie della provincia)         delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le organizzazioni sindacali della categoria delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative in provincia apposite convenzioni di durata triennale, al fine di disciplinare i rapporti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. Dette convenzioni devono prevedere che:

  1. le farmacie pubbliche e private eroghino l'assistenza farmaceutica per conto del servizio sanitario provinciale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, le specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
  2. per il servizio di cui alla lettera a) l'azienda sanitaria competente corrisponda alla farmacia fornitrice il prezzo del prodotto erogato, al netto dell'eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito; ai fini della liquidazione la farmacia sia tenuta alla presentazione della ricetta corredata dal bollino o di altra documentazione comprovante la consegna all'assistito e per il pagamento effettuato oltre il termine fissato dall'accordo non possano essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;
  3. siano fissate le modalità di presentazione delle ricette ed i tempi di pagamento nonché le modalità di collaborazione delle farmacie. 100)

(2)  La convenzione deve altresì prevedere l'istituzione di una commissione di vigilanza sull'applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso congiunto della lingua italiana e tedesca nelle etichette e stampati illustrativi dei farmaci.

massimeDelibera 5 ottobre 2021, n. 857 - Requisiti organizzativi, tecnici e strutturali che le farmacie devono possedere per la somministrazione di vaccini
massimeDelibera 22 aprile 2013, n. 612 - Erogazione di prodotti per le terapie iposensibilizzanti e di siringhe pronte di adrenalina autoiniettanti a carico del Servizio sanitario provinciale
massimeDelibera 17 agosto 2012, n. 1214 - Realizzazione di un "Sistema di accoglienza provinciale per l'acquisizione telematica delle ricette mediche prescritte elettronicamente" per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario
massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)
massimeDelibera 28 novembre 2011, n. 1835 - Direttive riguardanti particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
100)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 42 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

Art. 39 (Soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie)           delibera sentenza

(1)  L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trova applicazione nel rispetto delle statuizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10. Spettano alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla trasformazione, al trasferimento e all'esercizio di strutture sanitarie private di ricovero per pazienti acuti e post-acuti, strutture sanitarie private ambulatoriali, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, nonché di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali. Spettano altresì alla Giunta provinciale i poteri per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che effettuino prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, degli studi dei professionisti sanitari che intendono accreditarsi e degli studi dei professionisti per i quali la Giunta provinciale individua la necessità di un'autorizzazione. L'attività dei professionisti sanitari non soggetti ad autorizzazione è però soggetta a comunicazione.101) 

(2)  La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché le procedure diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 1, per le quali gli studi professionali devono essere autorizzati. Individua inoltre le modalità per la comunicazione dell'attività degli studi non soggetti ad autorizzazione.102) 

(3)  La Giunta provinciale, coerentemente con le indicazioni della programmazione sanitaria, adotta i provvedimenti necessari per la regolamentazione dei nuovi rapporti previsti dalla presente legge e fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Le aziende sanitarie provvedono all'instaurazione dei nuovi rapporti, tenendo conto della programmazione sanitaria e della pianificazione periodica della produzione conforme al sistema tariffario.

(4)  Le strutture sanitarie private accreditate, che stipulano un accordo contrattuale con un'azienda sanitaria, devono garantire l'uso della lingua italiana e della lingua tedesca e, nelle strutture site nell'area linguistica ladina, della lingua ladina, al fine di rispondere meglio alle esigenze della popolazione assistita nel rispetto delle statuizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche.103) 

massimeDelibera 14 febbraio 2023, n. 139 - Nuovi indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private
massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 214 - Disposizioni semplificatorie in ambito sanitario a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19
massimeDelibera 22 dicembre 2015, n. 1544 - Definizione dei parametri relativi al fabbisogno sanitario ai fini della programmazione e dei criteri di valutazione dell’attività svolta, anche ai fini della concessione e del rinnovo dell’accreditamento istituzionale
massimeDelibera N. 2134 del 20.12.2010 - Approvazione Linee Guida provinciali per la gestione del Day Service, mediante l'attivazione di Percorsi Ambulatoriali Complessi (P.A.C.)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche - parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti
massimeDelibera 17 febbraio 2003, n. 406 - Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari. Definizione degli organismi tecnici per l'accreditamento e l'autorizzazione e istituzione dei registri delle strutture autorizzate e accreditate (modificata con delibera n. 1428 del 19.09.2011) (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)
101)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
102)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
103)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 39/bis (Strutture per l'assistenza palliativa e di supporto)   delibera sentenza

(1)  La Provincia può concedere a istituzioni e organismi senza scopo di lucro, che operano in provincia di Bolzano e svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.

(2)  Le strutture realizzate con il finanziamento della Provincia devono essere destinate agli scopi di cui al comma 1 per la durata di 30 anni. Il relativo vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario. In caso di mutamento della destinazione, il finanziamento va restituito in proporzione alla durata residua del vincolo, maggiorato degli interessi legali.

(3)  Le istituzioni e gli organismi di cui al comma 1 devono impegnarsi a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

(4)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di liquidazione del finanziamento e la documentazione di spesa da presentare.

(5)  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 52430) la spesa di lire 2.000.000.000. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.104) 

massimeDelibera 12 ottobre 2021, n. 874 - Certificazione dei requisiti di idoneità a operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative
104)
L'art. 39/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 40 (Soggetti pubblici erogatori di prestazioni sanitarie)        delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale determina i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio ai soggetti pubblici dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Determina inoltre i requisiti di idoneità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento ai soggetti pubblici.105) 

massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 214 - Disposizioni semplificatorie in ambito sanitario a seguito della cessazione dello stato di emergenza COVID-19
massimeDelibera 22 dicembre 2015, n. 1544 - Definizione dei parametri relativi al fabbisogno sanitario ai fini della programmazione e dei criteri di valutazione dell’attività svolta, anche ai fini della concessione e del rinnovo dell’accreditamento istituzionale
massimeDelibera N. 2134 del 20.12.2010 - Approvazione Linee Guida provinciali per la gestione del Day Service, mediante l'attivazione di Percorsi Ambulatoriali Complessi (P.A.C.)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche - parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti
massimeDelibera 17 febbraio 2003, n. 406 - Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari. Definizione degli organismi tecnici per l'accreditamento e l'autorizzazione e istituzione dei registri delle strutture autorizzate e accreditate (modificata con delibera n. 1428 del 19.09.2011) (vedi anche delibera n. 214 del 29.03.2022)
105)
L'art. 40 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 40/bis (Autorizzazioni all'esercizio di attività nel campo della procreazione medicalmente assistita)    delibera sentenza

(1)  In attesa di una specifica disciplina di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e dell’UE, la Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Comitato etico provinciale di cui all'articolo 44, può autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle sopracitate attività. 106)

(2)  Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 39 e dell'articolo 40, in quanto applicabili.107) 

massimeDelibera 28 luglio 2015, n. 890 - Linee guida per la procreazione medicalmente assistita
massimeDelibera 16 luglio 2012, n. 1113 - Nuove Linee di indirizzo operative e definizione del regime erogativo per l'attività di procreazione medicalmente assistita
106)
L'art. 40/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
107)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 43 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

Art. 40/ter (Interventi assistiti con gli animali (IAA))   delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove la diffusione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.

(2)  Gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio provinciale, i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti, nonché l’istituzione di appositi organismi tecnici a supporto delle relative attività sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(3)  L’assessore provinciale alla salute rilascia le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali.

(4)  I Servizi di Igiene e sanità pubblica e il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige esercitano funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, nell’ambito delle rispettive competenze. 108)

massimeDelibera 26 gennaio 2021, n. 61 - Approvazione delle linee guida provinciali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) della Provincia Autonoma di Bolzano
108)
L'art. 40/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

TITOLO V
Organi collegiali per il Servizio sanitario provinciale

Art. 41 109)

109)
L'art. 41 è stato abrogato dalla lettera b) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria)   delibera sentenza

(1) È istituito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell’Amministrazione provinciale.

(2)  Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete:

  1. esprimere pareri sul Piano sanitario provinciale e verificarne lo stato di attuazione, in osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 30;
  2. esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sul programma pluriennale di edilizia sanitaria;
  3. esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili sanitari ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  4. esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli acquisti di apparecchiature biomediche, nonché di strumenti, impianti e arredi tecnici ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  5. esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale dei progetti di tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nonché degli acquisti di hardware e software ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  6. esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie;
  7. esprimere pareri sulle specialità e sulle tipologie di prestazioni, nonché sulla misura degli importi rimborsabili per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell’articolo 34, comma 4;
  8. esprimere pareri sul fabbisogno formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione, e in particolare sul fabbisogno di medici di medicina generale e di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14;
  9. esprimere pareri facoltativi sul fabbisogno di accreditamento dei soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie, sull'avvio della valutazione tecnica a seguito di richiesta di accreditamento, nonché sulle richieste di autorizzazione o accreditamento in deroga ai requisiti stabiliti ai sensi degli articoli 39 e 40.

(3)  Il Comitato è composto da:

  1. l’Assessore provinciale alla salute, in qualità di presidente;
  2. il Direttore della Ripartizione provinciale Salute, in qualità di vicepresidente;
  3. il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria;
  4. il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico-assistenziale dell’Azienda Sanitaria;
  5. quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui due medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, mentre l’altro medico è proposto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bolzano;
  6. un rappresentante del personale non medico;
  7. tre rappresentanti dei comuni, ovvero il presidente del Consiglio dei Comuni o un suo delegato, un rappresentante dei presidenti delle Comunità comprensoriali e un rappresentante del Comune di Bolzano;
  8. il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali;
  9. un rappresentante degli erogatori privati di prestazioni sanitarie convenzionati con il Servizio sanitario provinciale;
  10. due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti;
  11. i Direttori dei comprensori sanitari.

(4)  Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le tecnologie biomediche, l’edilizia sanitaria, la medicina di base e la pediatria di base, il Comitato è integrato rispettivamente da un esperto in tecnologie biomediche, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta. Ciascun componente aggiuntivo partecipa con diritto di voto.

(5)  L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

(6)  Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale Salute.  110)

massimeDelibera 29 agosto 2017, n. 952 - Ricostituzione del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e approvazione del regolamento interno - art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche
110)
L'art. 42 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 9, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4

Art. 43 111)

111)
L'art. 43 è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 44 (Comitato etico provinciale)   112) delibera sentenza

(1) È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo indipendente dell’Amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di una cultura dell’etica in sanità; esso esprime pareri, raccomandazioni e formula le linee di indirizzo su questioni etiche emerse nell’attività sanitaria e nella ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento a singoli individui sia a gruppi sociali ed all’intera società.

(2)  Il Comitato etico provinciale ha le seguenti competenze:

  1. la promozione di una cultura dell’etica in sanità e nella popolazione tramite iniziative adeguate;
  2. pareri e prese di posizione in merito a questioni etiche in ambito sanitario;
  3. attività consultiva per l’Amministrazione provinciale riguardo a questioni etiche in ambito sanitario;
  4. elaborazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento sulle tematiche etiche connesse alle attività medico-assistenziali;
  5. elaborazione di proposte per iniziative volte alla tutela della qualità della vita e della dignità umana delle persone malate, con particolare riguardo ai pazienti terminali, ai minori e alle persone con disabilità.

(3)  La composizione, la nomina e le modalità di lavoro del Comitato etico provinciale sono definite con regolamento di esecuzione.

(4)  Il mandato dei componenti del Comitato etico, compreso il presidente, dura tre anni ed è rinnovabile.

(5)  Al presidente e al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un’indennità di funzione. Il compenso per l’attività degli altri componenti del Comitato etico provinciale è corrisposto sotto forma di gettoni di presenza. L’ammontare dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale. 113) 

massimeDelibera N. 977 del 31.03.2003 - Definizione del regolamento interno del Comitato etico provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 6 legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale"
113)
L'art. 44 è stato così sostituito dall'at. 3, comma 10, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 45 114)

114)
L'art. 45 è stato abrogato dalla lettera b) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 45/bis 115) 

115)
L'art. 45/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi abrogato dalla lettera b) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

TITOLO VI
Personale

Art. 46 (Disciplina della dirigenza medica, della dirigenza sanitaria non medica nonché delle professioni sanitarie)116)   delibera sentenza

(1)  La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.  117)   118)

(2)  L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato. 119)  120)

(3)  All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attività possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di responsabile di strutture semplici. 121)  122)

(4)  123) 

(5) Ai dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre alle funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali, anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da assolvere in osservanza degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante l’emanazione di direttive a tutto il personale della struttura e l’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire l’appropriatezza di tutti gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnategli.  124) 

(6) All’incarico di dirigente sanitario e agli incarichi di direttore di struttura complessa si accede in conformità alla vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico per titoli ed esami o tramite selezione pubblica. Possono partecipare al concorso o alla selezione anche i candidati con una specializzazione in una disciplina equipollente, fermo restando che i contratti collettivi di comparto disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso in godimento ai dirigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 125)

(7) Qualora al concorso o alla selezione indetta per la copertura dell’incarico di direzione dell’area territoriale o del Servizio di medicina di base dell’Azienda Sanitaria non siano risultati candidati idonei, la direzione di queste strutture può essere affidata anche a medici di medicina generale con un’esperienza professionale almeno decennale. 126)

(8) Entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, i dirigenti devono conseguire l’attestato di formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con profitto il primo corso attivato dall’Amministrazione provinciale dopo il conferimento del loro incarico, essi decadono dall’incarico. 127)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002 - Sanitari USL - trasformazione di una figura professionale - discrezionalità tecnico-amministrativa
116)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
117)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
118)
La versione tedesca dell'art. 46, comma 1, è stato modificato dall'art. 3, comma 11, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
119)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
120)
La versione tedesca dell'art. 46, comma 2, è stato modificato dall'art. 3, comma 11, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
121)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 45 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.
122)
La versione tedesca dell'art. 46, comma 3, è stato modificato dall'art. 3, comma 11, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
123)
L'art. 46, comma 4, è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, poi integrato dall'art. 43, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, ed infine abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
124)
L'art. 46,  comma 5,  è stato prima sostituito dall'art. 23 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
125)
L'art. 46, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 10, comma 6, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
126)
L'art. 46, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
127)
L'art. 46, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 12, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 46/bis (Organismo indipendente di valutazione e collegio tecnico)    delibera sentenza

(1)  Presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sono istituiti l’organismo indipendente di valutazione e il collegio tecnico.

(2)  L’organismo indipendente di valutazione è nominato della Giunta provinciale ed è costituito da tre componenti scelti tra le idonee e gli idonei iscritti agli elenchi di cui ai commi 5 e 6.

(3)  L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

(4)  Ferma restando la verifica annuale di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, l’organismo indipendente di valutazione svolge, in relazione agli aspetti manageriali e gestionali, i seguenti compiti: 128)

  1. verifica i risultati gestionali delle e dei dirigenti di struttura complessa, con riferimento alle specifiche competenze professionali, alle funzioni di direzione e di organizzazione della rispettiva struttura e all’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio; inoltre, verifica l’efficacia e l’efficienza della gestione delle risorse finanziarie e umane attribuite; 129)
  2. provvede alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari alla scadenza dell’incarico, ai fini della conferma o dell’assegnazione ad altro incarico;  130)
  3. propone alla Giunta provinciale la valutazione annuale delle/dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi agli stessi;  
  4. monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni all’Azienda Sanitaria, esprime un parere vincolante sullo stesso ed elabora una relazione annuale, anche formulando proposte e raccomandazioni alla direttrice generale/al direttore generale;
  5. comunica tempestivamente eventuali criticità alla direttrice generale/al direttore generale dell’Azienda Sanitaria nonché alla Corte dei Conti;
  6. esprime un parere e valida la relazione annuale sulla performance delle strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria;
  7. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’attribuzione dei premi;
  8. valida il sistema di attribuzione dei premi alle/ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria;
  9. promuove e attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  10. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria;
  11. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità realizzate dall’Azienda Sanitaria;
  12. verifica l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza e della cittadinanza rispetto alle attività e ai servizi erogati, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’Azienda Sanitaria.

(5)  Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituito l’elenco provinciale delle persone idonee alla nomina di componente dell’organismo indipendente di valutazione. L’iscrizione all’elenco avviene a seguito di selezione pubblica nonché nel rispetto delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

(6)  Le persone interessate già iscritte ai relativi elenchi nazionali sono iscritte, su richiesta, nell’elenco provinciale di cui al comma 5, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

(7) L’iscrizione all’elenco provinciale è valida per quattro anni.

(8)  Il collegio tecnico è composto in forma collegiale da tre componenti e viene nominato dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria.

(9)  L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

(10)  Il collegio tecnico provvede, alla scadenza dell’incarico, alla valutazione pluriennale delle e dei dirigenti medici e sanitari in relazione agli aspetti professionali, in particolare per quanto attiene alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. 131)

(11)  Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le ulteriori disposizioni relative alle modalità di costituzione e di funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico, alla composizione e nomina dei rispettivi membri, nonché ai criteri e alle procedure di valutazione, agli effetti della valutazione e alle ulteriori funzioni specifiche.  132)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43 - Regolamento di esecuzione della disciplina dell’organismo indipendente di valutazione e del collegio tecnico istituiti presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 216 - Sanità pubblica – Riordino del servizio sanitario provinciale – Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale – Estinzione del processo per rinuncia
128)
L'alinea dell'art. 46/bis, comma 4, è stata così sostiuita dall'art. 31, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
129)
La lettera a), dell'art. 46/bis, comma 4, è stata così sostiuita dall'art. 31, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
130)
La lettera b), dell'art. 46/bis, comma 4, è stata così sostiuita dall'art. 31, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
131)
L'art. 46/bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 31, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
132)
L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 13, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4, successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e dall'art. 28, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 46/ter (Valutazione di esperienze formative estere in ambito manageriale) 133)

(1)  Una commissione tecnico-scientifica provinciale valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale frequentati all’estero, ai fini dell’accesso alle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 46.

(2)  Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia. 134)

134)
L'art. 46/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 13, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 47 (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura) 

(1) L'atto aziendale disciplina l'attribuzione dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di programmazione aziendale e nel Piano sanitario provinciale ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero nonché ai Direttori di distretto, di dipartimento, dei servizi aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai Direttori viene inoltre conferita la facoltà di assumere decisioni che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno.

(2)  La direzione delle singole strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia. 135) 

135)
L'art. 47 è stato prima sostituito dall'art. 24 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente dall'art. 3, comma 14, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 48 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)     delibera sentenza

(1)  Gli incarichi di cui all’articolo 46, comma 3, sono conferiti, a tempo determinato, dal Direttore generale o da un suo delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all’articolo 46/bis. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

(2) Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale.

(3)  L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito, previo avviso della procedura di selezione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a un dirigente sanitario dal Direttore generale; questi procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio in graduatoria, attribuito da un’apposita commissione secondo criteri fissati preventivamente. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformità alla vigente disciplina di settore. 136)

(3/bis)  In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della commissione deve corrispondere alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno dei membri della commissione può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Nell’assoluta impossibilità di nominare una commissione secondo dette modalità, l'assessore provinciale alla Salute può autorizzare una deroga alle norme sulla proporzionale etnica. 137)

(4) L’incarico di direzione di struttura complessa conferito a un dirigente sanitario è soggetto a conferma da parte del diretto superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova dura sei mesi a decorrere dal conferimento dell’incarico ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L’incarico di direzione di struttura complessa confermato al dirigente sanitario ha una durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, che non può essere inferiore a due anni. 138)

(5)  Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:

  1. inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
  2. mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, accertato dagli organismi di valutazione competenti;
  3. grave e reiterata violazione dei doveri;
  4. mancato superamento del periodo di prova previsto;
  5. in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. 139)

(6)  In caso di assenza o impedimento del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa, oppure in casi di particolare urgenza, esso è sostituito da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e incaricato dal Direttore generale. 140)

(7) In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa e in assenza del sostituto di cui al comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico le relative mansioni sono assegnate, con provvedimento del Direttore generale e per un periodo massimo di otto mesi, a un dirigente scelto tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non venga coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui sono state assegnate le relative mansioni superiori può essere prorogato l’incarico fino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

(8) In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo. 141) 

massimeDecreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29 - Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale
136)
L'art. 48, comma 3, è stato modificato dall'art. 10, comma 7, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12  e successivamente così sostituito dall’art. 21, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
137)
L’art. 48, comma 3/bis, è stato inserito dall’art. 28, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
138)
Vedi l'art. 6, comma 1, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
139)
Vedi l'art. 6, comma 1, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
140)
Vedi l'art. 6, comma 1, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
141)
L'art. 48 è stato prima sostituito dall'art. 25 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente dall'art. 3, comma 15 della L.P. 21 aprile 2017, n. 4. Vedi anche l'art. 6, comma 1, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 49 (Governo e gestione della formazione continua in sanità) 

(1)  Il sistema di formazione continua in sanità prevede l’istituzione della Commissione provinciale per la formazione continua. Tale Commissione è un organismo tecnico scientifico con il compito di accreditamento delle strutture di formazione continua (provider). È composta da un massimo di cinque esperti nell’ambito della formazione ed è presieduta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Salute.

(2)  La composizione e il funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 nonché le modalità di consultazione degli ordini professionali sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.  142)

142)
L'art. 49 è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente dall'art. 5, comma 2, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 50 (Norme transitorie in materia concorsuale)     delibera sentenza

(1)  A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di 1 e 2 livello dirigenziale, è inquadrato nel ruolo unico dirigenziale .

(2)  Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex 2 livello dirigenziale e l'ex 1 livello dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde l'ex 1 livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'articolo 46.

(3)  Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia B.

(4)  Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo.

(5)  Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine.143) 

(5/bis)  Al fine della formazione medico-specialistica è possibile l’assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei reparti e servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione medico-specialistica. L’assunzione avviene sulla base di una procedura di selezione, fatti salvi i dirigenti sanitari già assunti nella fascia economica B alla data di entrata in vigore della presente norma. La formazione medico-specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell’Unione europea. I dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di struttura complessa e confermati dal direttore medico del presidio ospedaliero. La remunerazione dei dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica avviene in base alle disposizioni dei contratti collettivi provinciali. 144)  145) 146)

(5/ter)  Le disposizioni di cui al comma 5/bis si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024. Al termine della sperimentazione sarà valutato il loro impatto in collaborazione con il Ministero della Salute, al fine di prevederne l’applicazione definitiva. 147)

(5/quater) 148)

(6)  La disciplina di cui ai commi 5 e 5/bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine.149) 

massimeDelibera 8 gennaio 2019, n. 13 - Formazione medico specialistica - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale 11 dicember 2018, n. 1350
massimeDelibera 11 dicembre 2018, n. 1350 - Formazione medico specialistica (modificata con delibera n. 128 del 18.02.2020 e delibera n. 1017 del 15.12.2020) (vedi anche delibera n. 13 del 08.01.2019)
massimeDelibera 27 marzo 2006, n. 1022 - Revoca della propria deliberazione n. 3888 del 5 novembre 2001. Determinazione del trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza (modificata con delibera n. 1554 del 22.12.2015)
143)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
144)
L'art. 50,  comma 5/bis,  è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6, e successivamente così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
145)
Vedi l'art. 9, comma 10, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
146)
Vedi l'art. 20, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
147)
L'art. 50, comma 5/ter è stato inserito dall'art. 7, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2022, n. 13.
148)
L'art. 50, comma 5/quater è stato inserito dall'art. 28, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
149)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.

Art. 51150) 

150)
L'art. 51 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 51/bis (Personale)

(1)  Il personale in servizio presso le aziende sanitarie è trasferito all'azienda sanitaria di cui all'articolo 5.

(2)  Il passaggio del personale, in ottemperanza all'articolo 2112 del codice civile, comporta il mantenimento dei trattamenti economici e normativi previsti dai vigenti contratti collettivi.

(3)  Il trasferimento di cui al comma 1 non comporta la modifica della sede di servizio del personale stesso.151) 

151)
L'art. 51/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 51/ter (ncarichi di servizi propedeutici alle procedure concorsuali)

(1)  Nella fase antecedente al reclutamento del personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può affidare, nel rispetto delle disposizioni sui contratti pubblici, incarichi per servizi propedeutici alle procedure concorsuali di propria competenza. 152)

152)
L'art. 51/ter è stato inserito dall'art. 5, comma 3, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1, e successivamente così sostituito dall’art. 28, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 51/quater (Conclusione di contratti d’opera e di rapporti di diritto privato nel servizio sanitario provinciale)

(1)  Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di operatori sanitari derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell’Alto Adige può, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, concludere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale.

(2)  I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale.

(3)  Per garantire la qualità del servizio, i contratti sono conclusi a seguito di un apposito avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità nonché di qualità professionale.

(4)  Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se persistono le condizioni previste dal presente articolo. 153)

153)
L'art. 51/quater è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 51/quinquies (Procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato)

(1)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in via straordinaria, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con la propria dotazione organica di cui all’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale del ruolo sanitario e operatrici e operatori sociosanitari che:

  1. abbiano prestato servizio presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sulla base di uno o più contratti a tempo determinato a partire dal 28 agosto 2015;
  2. siano stati assunti a tempo determinato attingendo da una graduatoria valevole per un’assunzione a tempo determinato o indeterminato, stilata a seguito di una procedura concorsuale per titoli e/o esami ovvero di una qualunque procedura di valutazione prevista da una norma di legge o da un regolamento per le medesime attività previste e rientranti nel mansionario del profilo professionale comprese le selezioni di cui all’articolo 2/ter del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le procedure di cui sopra possono anche essere state svolte da enti del Servizio sanitario nazionale ovvero da altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
  3. al 30 giugno 2022 abbiano maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale o presso altre amministrazioni dello stesso, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche cumulativamente;
  4. alla data di scadenza dell’avviso pubblico siano in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto in base alle disposizioni vigenti per l’accesso al profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo;
  5. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e alla data di eventuale assunzione a tempo indeterminato non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o con un ente del Servizio sanitario nazionale, con inquadramento nel profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo.

(2)  Ai fini del raggiungimento dell’anzianità di cui al comma 1, lettera c), sono riconosciuti i periodi di servizio prestati sulla base di contratti a tempo determinato, purché riferibili alla medesima attività e al medesimo profilo professionale oggetto della procedura di assunzione di cui al presente articolo. Sono esclusi i contratti di somministrazione. 154)

(3)  Ai fini di cui al comma 1 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla formazione di graduatorie, distinte per gruppi linguistici, previa indizione di un avviso pubblico specifico per ciascun profilo professionale, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(4)  Le graduatorie di cui al comma 3 vengono formate applicando i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

  1. anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;
  2. anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo;
  3. rapporto di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in essere alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3.

(5)  A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

(6)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige definisce le modalità attuative inerenti alla procedura di assunzione di cui al presente articolo.

(7)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può ricorrere alla procedura di assunzione di cui al presente articolo per la copertura dei posti vacanti previsti nelle sue piante organiche, compresi i posti di nuova istituzione.

(8)  Alle graduatorie in corso di validità, stilate a seguito di procedure concorsuali pubbliche concluse per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo prima dell’entrata in vigore del presente articolo, è data priorità rispetto a quelle stilate in base al presente articolo.

(9)  Lo scorrimento di graduatorie di concorso in corso di validità, relative a concorsi pubblici banditi per il medesimo profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione di cui al presente articolo dopo l’entrata in vigore del presente articolo, potrà aver luogo solamente previo esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica previste nella Provincia autonoma di Bolzano.

(10)  Le procedure previste dal presente articolo trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in relazione ai profili professionali previsti dal contratto collettivo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 155) 

154)
L'art. 51/quinquies, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
155)
L'art. 51/quinquies è stato inserito dall'art. 23, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 51/sexies (Assunzione a tempo determinato di medici privi del diploma di specializzazione)

(1)  Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda Sanitaria dell’Al-to Adige, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i reparti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, ai medici privi del diploma di specializzazione l'Azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici reclutati ai sensi di questo articolo sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo articolo sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci siano professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale e provinciale per le medesime finalità.

(2)  Il presente articolo si applica per un anno dalla sua data di entrata in vigore. 156)

156)
L'art. 51/sexies è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10, e successivamento così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 9 gennai 2023, n. 1.

TITOLO VII
Modifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità

Art. 52157) 

157)
Reca modifiche alla L.P. 29 dicembre 1976, n. 61.

Art. 53158) 

158)
Reca modifiche alla L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 54159) 

159)
Sostituisce l'art. 4 della L.P. 7 dicembre 1982, n. 39.

Art. 55160) 

160)
Sostituisce l'art. 2 della L.P. 28 giugno 1983, n. 19.

Art. 56161) 

161)
Sostituisce l'art. 3 della L.P. 17 agosto 1987, n. 21.

Art. 57162) 

162)
Reca modifiche alla L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 58163) 

163)
Reca modifiche alla L.P. 17 novembre 1988, n. 48.

Art. 59164) 

164)
Reca modifiche alla L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 60165) 

165)
Reca modifiche alla L.P. 4 gennaio 2000, n. 1.

Art. 61166) 

166)
Reca modifiche alla L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 62167) 

167)
Modifica l'art. 6 della L.P. 3 gennaio 1986, n. 1.

Art. 63168) 

168)
Integra l'art. 12 della L.P. 7 dicembre 1978, n. 69.

Art. 64169) 

169)
Reca modifiche alla L.P. 29 luglio 1992, n. 30.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Capo I
Disposizioni transitorie

Art. 65  170) 

170)
L'art. 65 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 65/bis  171) 

171)
L'art. 65/bis è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 65/ter  172) 

172)
L'art. 65/ter è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 65/quater  173) 

173)
L'art. 65/quater è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

65/quinquies (Costituzione dell'azienda sanitaria)   delibera sentenza

(1)  174)

(2)  175)

(3)  L'azienda sanitaria entra in funzione alla data del 1° gennaio 2007. Le aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono soppresse alla data del 31 dicembre 2006.

(4)  176)

(5)  177)

(6)  178)

(7)  Il patrimonio iniziale dell'azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende sanitarie soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31 dicembre 2006, così come determinata dalla Giunta provinciale. Il trasferimento del patrimonio delle soppresse aziende sanitarie all'azienda sanitaria avverrà secondo i valori contabili. La relativa deliberazione della Giunta provinciale costituisce titolo per la trascrizione degli stessi nei rispettivi registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

(8)  Con l'entrata in funzione dell'azienda sanitaria i servizi bancari di cui all'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, saranno accentrati presso un'unica banca ovvero più banche associate.

(9)  179)

(10)  La Giunta provinciale può istituire apposite gestioni aventi il compito di curare l'amministrazione di determinati rapporti o funzioni facenti capo alle aziende sanitarie soppresse, che non vengono trasferiti all'azienda sanitaria.

(11)  Il Direttore generale dell'azienda sanitaria adotta tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del patrimonio, come definito dal provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 7, e di tutti i rapporti giuridici trasferiti all'azienda sanitaria stessa. L'azienda sanitaria subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende sanitarie soppresse, attuali e futuri e comunque riconducibili alle aziende sanitarie stesse, a decorrere dalla data di cui al comma 3.

(12)  180)

(13)  181)

(14)  182)

(15)  183)

(16)  I Direttori medici che alla data della soppressione delle aziende sanitarie di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico svolgono la funzione di Direttore medico di presidio ospedaliero e che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 5, possono essere riconfermati per una durata massima di cinque anni. 

(17)  Fino ad una nuova regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, per assicurare i servizi sanitari possono essere applicate fra i comprensori sanitari le convenzioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del vigente contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario.

(18)  Il riferimento alle soppresse aziende sanitarie contenuto in tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intende riferito all'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Il Direttore generale può delegare ai comprensori sanitari, in tutto o in parte, le funzioni o gli obblighi amministrativi che derivano dalle citate norme vigenti. Tuttavia, qualora gli stessi siano direttamente collegati con le funzioni o gli obblighi amministrativi del direttore di comprensorio sanitario, essi competono a quest'ultimo.184) 

massimeDelibera N. 4150 del 03.12.2007 - Coordinatore sanitario in base alla L.P. 7/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - Determinazione trattamento economico
174)
Il comma 1, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
175)
Il comma 2, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
176)
Il comma 4, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
177)
Il comma 5, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
178)
Il comma 6, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
179)
Il comma 9, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
180)
Il comma 12, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
181)
Il comma 13, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
182)
Il comma 14, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
183)
Il comma 15, dell'art. 65/quinquies, è stato  abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.
184)
L'art. 65/quinquies è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 65/sexies  185) 

185)
L'art. 65/sexies è stato inserito dall'art. 43, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 65/septies   186)

186)
L'art. 65/septies è stato inserito dall'art. 48, comma 2 della L.P. 19 maggio 2015, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 66187) 

187)
L'art. 66 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 67 (Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia)

(1)  Il Laboratorio di igiene e profilassi, sezione medico-micrografica, trasferito quale struttura operativa all'Azienda sanitaria di Bolzano, assume la denominazione di "Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia dell'Ospedale centrale" ed ha competenza nei settori della parassitologia, batteriologia, virologia umana e relativa sierologia.

(2)  Al Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia è preposto un dirigente di secondo livello nella disciplina specifica.

(3)  In seguito all'istituzione del Laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia dell'Ospedale centrale assume la denominazione di "Laboratorio di biochimica clinica", il quale ha competenza nei settori di biochimica clinica, ematologia e farmacocinetica.

Art. 68 (Servizio di ingegneria clinica ed altri servizi interaziendali)

(1)  Il Piano sanitario provinciale definisce la struttura del Servizio di ingegneria clinica e ne disciplina le funzioni e i rapporti nell'ambito delle aziende sanitarie, nonché nei confronti di altri servizi e uffici provinciali.

(2) 188) 

188)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 69  189) 

189)
L'art. 69 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 69/bis  190) 

190)
L'art. 69/bis è stato inserito dall'art. 30 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9, è successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

Art. 70191) 

191)
L'art. 70 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 71 (Dotazione organica dell'area sociale)

(1)  La dotazione organica del personale di ogni singola azienda sanitaria afferente le figure professionali operanti nell'area sociale è determinata, su proposta della stessa, con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 72 (Autista soccorritore e soccorritore volontario)     delibera sentenza

(1)  Il programma di formazione dell'autista soccorritore e del soccorritore volontario è disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale.

massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 364 - Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n. 923
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità

Art. 73 (Formazione dell'operatore socio-sanitario)       delibera sentenza

(1)  Il programma di formazione dell'operatore socio-sanitario è disciplinato dalla Giunta provinciale.

(2)  La durata ed i contenuti della formazione, nel rispetto dei contenuti e requisiti minimi di cui alla normativa statale, vengono integrati con ulteriori tematiche ed indirizzi in base allo sviluppo della formazione ed al fabbisogno dei servizi socio-sanitari della Provincia autonoma di Bolzano.

massimeDelibera 2 marzo 2021, n. 190 - Pandemia COVID-19, anno scolastico 2020-2021 professioni sociali: esami per la qualifica e il diploma abolizione della prova pratica nella valutazione del tirocinio
massimeDelibera 4 aprile 2017, n. 389 - Approvazione della disciplina e dell'ordinamento didattico del corso di formazione per operatrici socio-sanitarie e operatori socio-sanitari, nonché revoca della delibera n. 1415 del 30.09.2013 (modificata con delibera n. 1416 del 18.12.2018)
massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 364 - Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n. 923
massimeDelibera 13 maggio 2014, n. 541 - Approvazione delle linee guida e dell'ordinamento didattico del modulo di specializzazione in servizio operatorio per operatrici socio-sanitarie ed operatori socio-sanitari
massimeDelibera 13 maggio 2014, n. 540 - Approvazione della linee guida e dell'ordinamento didattico del modulo di specializzazione in psichiatria per operatrici socio-sanitarie ed operatori socio-sanitari

Art. 73/bis (Formazione del calzolaio ortopedico)   delibera sentenza

(1)  Il possesso del diploma di calzolaio ortopedico autorizza alla produzione secondo regola d'arte di scarpe ortopediche e di dispositivi protesici riguardanti il piede fino all'altezza del ginocchio, secondo la prescrizione del medico competente.

(2)  La durata e i contenuti della formazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.192) 

massimeDelibera N. 1247 del 14.04.2008 - Regolamentazione dell'esame di abilitazione professionale di calzolaio ortopedico
192)
L'art. 73/bis è stato inserito dall'art. 39 della L.P. 9 gennaio 2001, n. 1.

Art. 73/ter193)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006 - Accesso alla dirigenza infermieristica - Istituzione del profilo professionale del massaggiatore/fisioterapista - Illegittimità costituzionale
193)
L'art. 73/ter è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10; l'art. 19 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 13 - 28 dicembre 2006.

Art. 74 (Equipollenza di titoli di studio)

(1)  Ai sensi dell`articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1980, n.197, è istituita una commissione tecnica che esprime un parere sull`equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie non mediche, conseguiti nei paesi dell`area culturale tedesca.

(2)  La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

  1. il direttore dell'Ufficio formazione del personale sanitario con funzioni di presidente,
  2. un esperto in materia di riconoscimento dei titoli di studio nel settore sanitario,
  3. un rappresentante del settore dell`assistenza infermieristica,
  4. un rappresentante del settore della riabilitazione,
  5. un rappresentante del settore della tecnica sanitaria.

(3)  La Giunta provinciale fissa i criteri per il procedimento di rilascio della dichiarazione di equipollenza.

Art. 75 (Somme riscosse a titolo di ticket)

(1)  Le somme riscosse ai sensi degli articoli 35 e 36 affluiscono in entrata ai bilanci delle rispettive aziende sanitarie erogatrici delle prestazioni di assistenza. Di dette somme si deve tener conto nella determinazione della quota di assegnazione del Fondo sanitario provinciale.

Art. 75/bis (Presidi sanitari a pazienti post acuti)

(1)  L'azienda sanitaria può mettere a disposizione gratuitamente a pazienti post acuti residenti in provincia di Bolzano, dopo la dimissione da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, presidi sanitari per il periodo di convalescenza.

(2)  Il presidio può essere prescritto anche dal personale infermieristico e fisioterapista dell'azienda, utilizzando un apposito modulo.

(3)  L'azienda sanitaria provvede alla copertura assicurativa dei danni che possono derivare agli assistiti o a terzi dal malfunzionamento dei presidi correttamente utilizzati.194) 

194)
L'art. 75/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie)               delibera sentenza

(1)  L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana".195) 

(1/bis)  Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  1. il servizio, indipendentemente dall'economicità del concreto intervento, è da prestare sull'intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull'intero territorio provinciale;
  2. le organizzazioni affidatarie del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi;
  3. la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;
  4. le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d'urgenza. 196)

(2)  Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta.

(3)  Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.

(4)  I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonché il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(5)  Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

massimeDelibera 18 luglio 2023, n. 598 - Trasferimento di competenze nell’ambito del trasporto sanitario
massimeDelibera 13 dicembre 2022, n. 929 - Determinazione delle tariffe dei trasporti sanitari urgenti e non urgenti con autoambulanza
massimeDelibera 14 giugno 2022, n. 417 - Adeguamento delle tariffe dei trasporti sanitari urgenti e non urgenti con autoambulanza per l'anno 2022 (modificata con delibera n. 929 del 13.12.2022)
massimeDelibera 29 maggio 2018, n. 499 - Obbligo di defibrillatori nello sport e retraining per l’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero del defibrillatore
massimeDelibera 30 maggio 2017, n. 607 - Interventi Medici nel Servizio di emergenza provinciale
massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 364 - Standard minimi per la formazione nel settore del soccorso e dell'emergenza urgenza. Revoca delle deliberazioni 22 aprile 2013, n. 615, del 3 giugno 2013 n. 832 e del 22 luglio 2014, n. 923
massimeDelibera 10 novembre 2015, n. 1301 - Durata dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori nel contesto extraospedaliero ed entrata in vigore dell'obbligo di defibrillatore, ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2013 nello sport dilettantistico: modifica della deliberazione della Giunta Provinciale 9 dicembre 2014, n. 1525 (modificata con delibera n. 499 del 29.05.2018)
massimeDelibera 9 dicembre 2014, n. 1525 - Dotazione degli impianti sportivi con un defibrillatore semiautomatico e personale autorizzato ad utilizzarlo (vedi anche delibera n. 1301 del 10.11.2015) (modificata con delibera n. 499 del 29.05.2018)
massimeDelibera 28 ottobre 2013, n. 1651 - Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera (modificata con delibera n. 1525 del 09.12.2014 e delibera n. 746 del 18.10.2022)
massimeDelibera 11 febbraio 2008, n. 409 - Autorizzazione e regolamentazione d'uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera (modificata con delibera n. 746 del 18.10.2022)
massimeDelibera N. 1863 del 27.05.2002 - Trasferimento di competenze alle Aziende sanitarie in base all'articolo 76 della legge provinciale n. 7 del 05.03.2001, a decorrenza dal 1° gennaio 2003
195)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
196)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 77 (Associazionismo delle aziende sanitarie)

(1)  Ferma restando la rispettiva autonomia gestionale, per l'acquisto, la fornitura e l'approvvigionamento di beni di largo consumo e servizi preventivamente individuati e al fine di trarre benefici economici sui prezzi, nonché per garantire sul piano territoriale uniformità di qualità e di specialità nei beni e servizi forniti, le aziende sanitarie possono associarsi, anche con enti di altre regioni italiane nonché di altri paesi europei, per accentrare la fornitura in un unico rapporto contrattuale.197) 

(2)  Nel caso di progetti individuati dalla Giunta provinciale sulla base di esigenze di coordinamento o del valore delle forniture, queste possono essere curate dall'amministrazione provinciale, con la possibilità di prevedere forme miste di finanziamento fra Provincia e aziende sanitarie ovvero curate in forma associativa tra Provincia e aziende sanitarie.198) 

(3)  La Giunta provinciale emana direttive per il funzionamento delle associazioni di cui ai commi precedenti.199) 

197)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
198)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
199)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 78 (Collaborazione tra aziende sanitarie e soggetti di diritto pubblico e privato)

(1)  Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal Piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo svolgimento di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a società di capitale nonché ad attuare modelli gestionali e apposite forme contrattuali.200) 

(2)  Il contratto societario può essere stipulato con soggetti di diritto pubblico, anche austriaci, e di diritto privato, anche appartenenti all'Unione Europea, a condizione che all'azienda sanitaria sia riservata almeno la metà del capitale sociale.

(3)  L'atto costitutivo deve informarsi ai seguenti criteri:

  1. privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  2. definire la durata della collaborazione;
  3. prevedere in capo all'azienda sanitaria il diritto di prelazione sull'acquisto in caso di cessione delle quote o di aumento di capitale;
  4. prevedere la destinazione di eventuali utili e la responsabilità della copertura delle eventuali perdite;
  5. disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
  6. definire le competenze, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti contraenti pubblici e privati;
  7. escludere il ricorso a forme contrattuali di appalto o subappalto per la fornitura di servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona.
200)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 78/bis (Sistema informativo sanitario territoriale)

(1)  In relazione a quanto previsto dal articolo 30, comma 3, al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, è attivato il Sistema informativo sanitario territoriale.

(2)  Il sistema informativo sanitario territoriale è preposto al coordinamento dei sistemi informativi attivati dai soggetti del Servizio sanitario provinciale, nei cui confronti la Provincia fissa direttive e protocolli tecnici di funzionamento.

(3)  Il sistema informativo sanitario territoriale persegue le seguenti finalità:

  1. fornisce alle strutture del Servizio sanitario provinciale il necessario supporto per il corretto funzionamento dei servizi da queste ultime erogate;
  2. garantisce alla Provincia un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria attività di programmazione, di indirizzo e di controllo;
  3. in accordo con le altre strutture sanitarie, offre ai cittadini ed agli operatori del Servizio sanitario provinciale dati ed informazioni sull'attività svolta e sulle prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e controllo;
  4. consente alla Provincia e agli altri soggetti del Servizio sanitario provinciale di soddisfare il debito informativo, imposto da norme di legge e regolamentari, nei confronti dei vari soggetti istituzionali che vantano tale credito come: Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, Istat.

(4)  Il sistema informativo sanitario territoriale, costituisce inoltre:

  1. l'infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare la tessera sanitaria personale da rilasciare a ciascun soggetto avente diritto a godere dei servizi sanitari provinciali;
  2. l'infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d'intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, i servizi di telemedicina;
  3. l'infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d'intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, la cartella clinica elettronica;
  4. l'infrastruttura tecnologica dell'Osservatorio epidemiologico provinciale.

(5)  Le attività di cui al comma 3 sono svolte unicamente attraverso l'utilizzo di dati anonimi in modo che gli stessi non siano associati ad alcun interessato identificato o identificabile.

(6)  Le strutture sanitarie che si avvalgono del sistema informativo sanitario territoriale trattano i dati personali relativi ai compiti e ai servizi prestati solo nell'ambito del proprio distinto ambito o sistema informativo locale. Le medesime strutture possono tuttavia avvalersi, per la comunicazione di dati personali ad altri organismi, nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 675/1996e successive modificazioni, di modalità tecniche standard, anche di sicurezza dei dati, definite con regolamenti della Giunta provinciale, sulla base di una consultazione delle categorie interessate, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali e in accordo con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per le questioni loro pertinenti.201) 

201)
L'art. 78/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 79 (Gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri di riabilitazione)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di istituzioni di diritto privato per la gestione di centri di prevenzione, comunità terapeutiche e centri finalizzati alla riabilitazione e al recupero di particolari categorie di persone.

(2)  Lo statuto dell'istituzione deve assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti locali, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni operanti nel settore, nonché un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi sociali e di controllo.

(3)  In attesa dell'emanazione di un'apposita legge atta a disciplinare l'intera materia, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di assegnazione di beni immobili, delle attrezzature e degli arredamenti necessari alle istituzioni di cui al comma 1.

(4)  La Giunta provinciale è autorizzata a versare alle istituzioni di cui al comma 1, oltre alla quota sociale statutariamente prevista, anche un contributo annuo per la gestione dei centri di prevenzione, delle comunità terapeutiche e dei centri di riabilitazione. Previo parere degli organi consultivi competenti, tale contributo può essere versato in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento di quello indicato nel bilancio di previsione dell'istituzione.

(5)  Su proposta delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale può autorizzare altre forme di gestione delle strutture di cui al comma 1, in forma di collaborazione fra le aziende medesime e associazioni di volontariato. Il finanziamento dell'attività avviene sulla base delle prestazioni definite in appositi progetti e piani di produzione e nell'ambito dei finanziamenti fissati annualmente e dei relativi trasferimenti alle aziende sanitarie medesime.

Art. 80202) 

202)
L'art. 80 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 81 (Concessione di contributi)                delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.

(1/bis)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnatori, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate agli interventi di trapianto di organi effettuati al di fuori del territorio della provincia di Bolzano. Tali spese vengono rimborsate anche ai pazienti paraplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a terapie riabilitative al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagnatori. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa inoltre, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le spese funerarie sostenute per i donatori di organi il cui espianto è stato effettuato presso una struttura ospedaliera provinciale.  203)

(2)  204) 

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 954 - Criteri per la concessione di contributi in attuazione del piano sanitario provinciale
massimeDelibera 13 dicembre 2022, n. 929 - Determinazione delle tariffe dei trasporti sanitari urgenti e non urgenti con autoambulanza
massimeDelibera 14 giugno 2022, n. 417 - Adeguamento delle tariffe dei trasporti sanitari urgenti e non urgenti con autoambulanza per l'anno 2022 (modificata con delibera n. 929 del 13.12.2022)
massimeDelibera 15 marzo 2016, n. 294 - Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario
massimeDelibera 9 dicembre 2013, n. 1866 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi secondo l'articolo 81 della Legge Provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 (modificata con delibera n. 417 del 08.05.2018 e delibera n. 739 del 05.09.2023)
massimeDelibera N. 1032 del 14.06.2010 - Nuovo regolamento per l'assunzione dei trasporti infermi con ambulanza a carico del Servizio sanitario provinciale e per il rimborso delle spese di viaggio relative a prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero (ambito comunitario)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 372 del 11.12.2007 - Concessione di contributi - richiesta di associazione non avente sede in provincia di Bolzano - esclusione
massimeDelibera 11 giugno 2007, n. 1998 - Criteri per la concessione di contributi ad associazioni, enti pubblici o privati senza scopo di lucro per la gestione di servizi specialistici per patologie legate a disturbi del comportamento alimentare di natura psicologica
massimeDelibera N. 4520 del 04.12.2006 - Rideterminazione delle direttive per il finanziamento dei progetti in educazione alla salute ai Servizi dell'ambito territoriale dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano ed in particolare ai Distretti sanitari, al Servizio di dietetica e nutrizione clinica, al Servizio di riabilitazione nonchè al Centro terapeutico "Bad Bachgart"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità
203)
L'art. 81, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16, ed infine così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
204)
L'art. 81,  comma 2,  è stato prima aggiunto dall'art. 5 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

Art. 82 (Norme abrogate)

(1)  Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, ed in particolare restano comunque abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. la legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51;
  3. gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 8, comma 1, della legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52;
  4. gli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 10/bis, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25;
  5. la legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38;
  6. la legge provinciale 23 marzo 1979, n. 1;
  7. la legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10;
  8. la legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11;
  9. la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 20;
  10. gli articoli 3, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1;
  11. la legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 5;
  12. la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13;
  13. gli articoli 1, 6, 7, 9 e 10 della legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12;
  14. l'articolo unico della legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13;
  15. la legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14;
  16. la legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21;
  17. la legge provinciale 11 marzo 1983, n. 8;
  18. gli articoli 2, 22, 23, 28, comma 7, 29 e 50 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche;
  19. la legge provinciale 26 luglio 1983, n. 25;
  20. gli articoli 1 e 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30;
  21. la legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34;
  22. la legge provinciale 25 ottobre 1983, n. 39;
  23. gli articoli 4, 13, 19 e 21 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1;
  24. la legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13;
  25. la legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10;
  26. il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21;
  27. l'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2;
  28. gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21;
  29. l'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19;
  30. la legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 62;
  31. gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;
  32. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30;
  33. l'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22;
  34. gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13;
  35. l'articolo 11 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22;
  36. l'articolo 7/bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, inserito con l'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1;
  37. l'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28, sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5;
  38. l'articolo 22 della legge provinciale 9 agosto 1999, n.7;
  39. 205)
  40. il comma 13 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
205)
La lettera mm) è stata abrogata dall'art. 50 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14.

Art. 83 (Trasferimento di competenze in relazione al parere del Consiglio provinciale di sanità)

(1) (2) 206) 

(3) 207) 

(4) 208) 

(5)  L'autorizzazione, già di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ad aprire, ampliare, trasformare ed esercitare case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi, radiodiagnostica ed affini, e di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è rilasciata sentito, in caso di deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

206)
Modifica l'art. 37 della L.P. 25 giugno 1976, n. 25.
207)
Modifica l'art. 1 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 53.
208)
Modifica l'art. 11 del D.P.G.P. 4 settembre 1979, n. 36.

Art. 84 (Testi unici delle leggi provinciali e regolamentari in materia di sanità)

(1)  Al fine di armonizzare e rendere organico l'ordinamento sanitario provinciale e riunire le norme delle leggi provinciali sanitarie in un testo unico, la Giunta provinciale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta in Consiglio provinciale un relativo disegno di legge

(2)  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un testo unico regolamentare in materia di sanità.

Capo III
Disposizioni finanziarie

Art. 85209) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

209)
Omissis.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActionOrdinamento del Servizio sanitario provinciale
ActionActionDisposizioni per la programmazione e per la predisposizione del Piano sanitario provinciale
ActionActionPrestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e partecipazione alla spesa
ActionActionDisciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni
ActionActionOrgani collegiali per il Servizio sanitario provinciale
ActionActionPersonale
ActionActionModifiche ed integrazioni di leggi provinciali in materia di sanità
ActionActionDisposizioni transitorie, finali e finanziarie
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionh'') Decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2023, n. 14
ActionActioni'') Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2023, n. 21
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ActionActionE Salute mentale
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