(1) È istituito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell’Amministrazione provinciale.
(2) Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete:
(3) Il Comitato è composto da:
(4) Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le tecnologie biomediche, l’edilizia sanitaria, la medicina di base e la pediatria di base, il Comitato è integrato rispettivamente da un esperto in tecnologie biomediche, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta. Ciascun componente aggiuntivo partecipa con diritto di voto.
(5) L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono disciplinate dalla Giunta provinciale.
(6) Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale Salute. 110)