(1) La Provincia può concedere a istituzioni e organismi senza scopo di lucro, che operano in provincia di Bolzano e svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.
(2) Le strutture realizzate con il finanziamento della Provincia devono essere destinate agli scopi di cui al comma 1 per la durata di 30 anni. Il relativo vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario. In caso di mutamento della destinazione, il finanziamento va restituito in proporzione alla durata residua del vincolo, maggiorato degli interessi legali.
(3) Le istituzioni e gli organismi di cui al comma 1 devono impegnarsi a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti.
(4) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di liquidazione del finanziamento e la documentazione di spesa da presentare.
(5) Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 52430) la spesa di lire 2.000.000.000. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.104)