(1) La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le organizzazioni sindacali della categoria delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative in provincia apposite convenzioni di durata triennale, al fine di disciplinare i rapporti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. Dette convenzioni devono prevedere che:
(2) La convenzione deve altresì prevedere l'istituzione di una commissione di vigilanza sull'applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso congiunto della lingua italiana e tedesca nelle etichette e stampati illustrativi dei farmaci.