(1) A partire dall'anno 2011, ai fini dell'individuazione dell'ente obbligato a sostenere gli oneri per la degenza dei malati psichici, definiti "residui manicomiali", si deve fare riferimento alla residenza al momento del ricovero, rimanendo irrilevante la circostanza che, in seguito al ricovero, sia stata acquisita la residenza nel luogo in cui è situata la struttura di ricovero. Le spese che ne derivano rientrano nella compensazione della mobilità sanitaria interregionale.
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