(1) Le risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario provinciale sono finalizzate:
- al finanziamento del fabbisogno sanitario che l’Azienda Sanitaria è chiamata a soddisfare;
- al finanziamento delle spese per l’espletamento delle attività istituzionali in materia di sanità di competenza della Provincia, nonchè delle attività di ricerca sanitaria;
- al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale;
- alla realizzazione di specifiche funzioni assistenziali o di specifici obiettivi o progetti individuati dalla programmazione provinciale.
(2) Il fabbisogno di spesa è determinato, in base alle risorse finanziarie programmate dalla Provincia, tenendo conto dei costi necessari per l’erogazione dei livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.
(3) Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso:
- il fondo sanitario provinciale di cui al comma 4, che tiene conto del saldo di mobilità sanitaria;
- la compartecipazione diretta degli assistiti;
- gli eventuali fondi integrativi del Servizio sanitario provinciale previsti dalla normativa vigente;
- le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate o da interventi in materia di igiene e sanità pubblica;
- i ricavi e le rendite derivanti dall’utilizzo del patrimonio;
- donazioni e altri atti di liberalità;
- eventuali ulteriori entrate.
(4) Il fondo sanitario provinciale è iscritto negli appositi programmi della missione 13 “Tutela della salute” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
(5) La Giunta provinciale stabilisce, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, il riparto delle risorse del fondo fra Provincia e Azienda Sanitaria, i criteri di riparto delle risorse nonché eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo delle quote del fondo con specifiche destinazioni.
(6) Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell’esercizio, la Provincia dispone regolari anticipazioni a favore dell’Azienda Sanitaria, sulla base del fabbisogno di liquidità espresso dall’Azienda Sanitaria. 60)