Vedi l'art. 5 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20, sostituito dall'art. 19 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33e successivamente modificato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22:Art. 5 (Acquisto di nuovi impianti e nuove apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie)
(1) La Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della presente legge, in base ad apposito programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del piano sanitario provinciale può provvedere direttamente all'acquisto dei dispositivi medici nei seguenti casi:
quando sia previsto un uso multizonale;
quando si vogliano garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;
quando si tratti di dispositivi medici ad alta tecnologia o specializzazione;
quando vengano istituiti nuovi presidi o servizi.
(2) Per i dispositivi medici acquistati ai sensi del precedente comma la Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie, può stipulare gli occorrenti contratti di manutenzione, la cui gestione viene successivamente affidata alle rispettive unità sanitarie locali.
(3) Per ragioni di economicità e di standardizzazione, la Giunta provinciale può d'intesa con le unità sanitarie locali indire delle gare uniche valevoli per tutte le unità sanitarie locali per la fornitura di diagnostici e presidi medico-chirurgici in genere. In tal caso gli ordini per le singole forniture ed i relativi pagamenti vengono effettuati direttamente dalle rispettive unità sanitarie locali.
(4) A garanzia di condizioni di uniformità e di standardizzazione delle strutture dei servizi extraospedalieri, la Giunta provinciale può provvedere all'acquisto diretto di beni mobili, in base ad un apposito programma finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari extraospedalieri.
(5) Per gli acquisti di beni mobili di valore inferiore a lire 5.000.000 si prescinde dal parere della commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della presente legge.