(1) I beni immobili di proprietà della Provincia con vincolo di destinazione al Servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta provinciale.
(2) La Giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.
(2/bis) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione “Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento delle forniture. 54)
(2/ter) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a stipulare contratti di locazione e, su delega della Giunta provinciale, a costruire ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, o acquistare in nome e per conto della Provincia alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario o di medici e di altre professioni sanitarie in formazione. I contratti di locazione sono stipulati, per periodi determinati, sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione. Inoltre, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare progetti di sostegno delle sue e dei suoi dipendenti, nonché di medici e di altre professioni sanitarie in formazione, sia nell’ambito dell’assistenza ai bambini in età prescolare sia nell’ambito dell’assistenza extrascolastica nei periodi di chiusura delle scuole. 55)
(2/quater) Le disposizioni di cui al comma 2/ter trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e sistemi di finanziamento. 56)
(3) I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.
(4) La Giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.57)