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c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 25 (Immobili a disposizione delle aziende sanitarie)    delibera sentenza

(1)  I beni immobili di proprietà della Provincia con vincolo di destinazione al Servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta provinciale.

(2)  La Giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.

(2/bis)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, che interessano gli ospedali, con stanziamenti nell’ambito della missione “Tutela della salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione di lavori e il relativo completamento delle forniture. 54)

(2/ter)  L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a stipulare contratti di locazione e, su delega della Giunta provinciale, a costruire ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, o acquistare in nome e per conto della Provincia alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario o di medici e di altre professioni sanitarie in formazione. I contratti di locazione sono stipulati, per periodi determinati, sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione. Inoltre, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare progetti di sostegno delle sue e dei suoi dipendenti, nonché di medici e di altre professioni sanitarie in formazione, sia nell’ambito dell’assistenza ai bambini in età prescolare sia nell’ambito dell’assistenza extrascolastica nei periodi di chiusura delle scuole. 55)

(2/quater)  Le disposizioni di cui al comma 2/ter trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e sistemi di finanziamento. 56)

(3)  I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.

(4)  La Giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.57) 

massimeDelibera 9 dicembre 2013, n. 1868 - Approvazione del regolamento per la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e di altri soggetti terzi concesso in comodato d’uso all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della loro iscrizione e valorizzazione nei conti d’ordine del bilancio d’esercizio
54)
L'art. 25, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
55)
L'art. 25, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
56)
L'art. 25, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
57)
Vedi l'art. 3 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20, modificato dall'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5, dall'art. 10 della L.P. 19 novembre 1986, n. 28, dall'art. 17 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33, dall'art. 7 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7e dall'art. 7 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15:

Art. 3 (Strutture immobiliari a carattere sanitario)

(1)  I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili in dotazione alle unità sanitarie locali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

(2)  Nella delibera di approvazione di cui al comma precedente è implicita la delega all'Assessore dei lavori pubblici degli adempimenti previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, sentito l'assessore competente in materia di sanità.

(3)  Per quanto concerne la progettazione e la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'assistenza a collaudo e la liquidazione, la misura e la contabilità dei lavori suindicati, l'Assessorato ai lavori pubblici si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario.

(4)  Per le opere di cui al primo comma l'Assessorato ai lavori pubblici può provvedere previo parere obbligatorio della commissione per le strutture sanitarie, anche all'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse.

(5)  La Giunta provinciale può delegare alle unità sanitarie locali l'esecuzione di lavori di cui al comma 1 del presente articolo, compresa la relativa progettazione e direzione lavori. In tali casi la Giunta provinciale può nominare un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'unità sanitaria locale interessata e delle competenti ripartizioni dell'amministrazione provinciale, con compiti di consulenza nelle fasi della progettazione e della costruzione; compete comunque alla Giunta provinciale la nornina dei collaudatori.

(6)  La Giunta provinciale può delegare ai comuni, alle comunità comprensoriali o ai consorzi intercomunali nonché all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione, all'ampliamento ed alla ristrutturazione delle sedi di distretti sanitari e delle residenze sanitarie assistenziali, compresa la progettazione e direzione dei lavori. In tali casi si applicano le procedure vigenti per le unità sanitarie locali.

(7)  La Giunta provinciale concorre alla realizzazione dei punti di riferimento di distretto, concedendo ai comuni interessati un finanziamento nella misura del cinquanta per cento della spesa prevista.

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