(1) La Giunta provinciale definisce mediante uno specifico atto di indirizzo in materia di sanità elettronica interventi per l’innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale, fermo restando l’obbligo dei medici del rispetto dell’articolo 8, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
(2) In ottemperanza agli obblighi informativi e di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario ovvero di controllo della correttezza della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in materia, i medici dipendenti e convenzionati effettuano l’invio telematico dei dati delle ricette mediche, prescritte in Provincia a carico del Servizio sanitario pubblico, mediante i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale tramite l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.
(3) L’ottemperanza alle norme previste dai commi 1 e 2 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta costituisce requisito per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. La non ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dagli accordi collettivi. Nel processo di innovazione digitale e informatica, vanno esaminate soluzioni informatiche di tipo open source. 13)