(1)(6) - 34)
(7) Il personale, anche chiamato dall’esterno o in comando, che alla data di entrata in vigore del presente articolo di legge ha ricoperto per almeno cinque anni la funzione di Dirigente tecnico-assistenziale, viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto. Le ulteriori riconferme del personale sopracitato possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell’incarico. 35)