Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare le spese connesse alla partecipazione della Provincia alla Comunità d'azione per la Ferrovia del Brennero.
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad anticipare, laddove la Provincia stessa sia responsabile della realizzazione di singoli progetti, le spese necessarie anche per conto degli altri membri.
(3) Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 102268) la spesa di lire 160 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.