(1) I beni immobili, soggetti con le loro pertinenze alle norme della presente legge, sono considerati beni personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 179 del codice civile.
(2) Nel caso in cui vengano distaccate parti di un maso chiuso o venga svincolato il maso stesso, i beni acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, sono da intestare anche a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 84 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, qualora ne sussistano i presupposti e l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio.
(3) Qualora il maso chiuso sia gestito come impresa familiare, si applicano le norme contenute nel codice civile, fermi restando i principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi.