(1) Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire più nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell’articolo 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi può procedere alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all’atto di revoca la commissione deve disporre l’aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati si può prescindere da tale aggregazione. Questa aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.46) 47)
(2) Il proponente o la proponente è tenuto a comunicare ai proprietari o alle proprietarie tavolari con mezzi comprovanti di aver presentato l'istanza di svincolo.
(3) L'atto di revoca della qualifica di maso chiuso viene presentato all'ufficio del libro fondiario per la cancellazione di tutte le iscrizioni che si riferiscono alla qualifica di maso chiuso.