(1) Il proprietario o la proprietaria può designare, con disposizione di ultima volontà, l'assuntore o l'assuntrice del maso e fissare il prezzo di assunzione. In caso di mancata accettazione del prezzo stabilito dal testatore o dalla testatrice da parte dell'assuntore o assuntrice oppure dei coeredi o delle coeredi, il prezzo di assunzione è determinato a norma dell'articolo 20.