(1) Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l’azienda.
(2) Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il direttore generale dell’Azienda Sanitaria approva il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale, e li trasmette all’assessora/all’assessore alla salute. 9)
(2/bis) Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale approva il bilancio preventivo economico annuale. 10)
(3) In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l’esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l’azienda è tenuta all’approntamento degli strumenti di programmazione sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie. 11) 12)