(1) L'azienda provvede alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, funzionale al controllo di gestione, ai fini della determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi, riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento.
(2) Possono essere costituiti in centri di costo le singole unità operative dell'azienda, specifiche aree di attività o di intervento, ovvero particolari categorie di prestazioni, caratterizzate dalla omogeneità delle attività svolte e dalla individuazione di precise responsabilità di gestione e di risultato.
(3) I dati di base, contabili ed extracontabili, utili per la contabilità analitica, sono tratti dalla contabilità generale e da altre informazioni derivanti dal sistema informativo dell'azienda.