(1) I materiali di imballaggio recanti il contrassegno o logo autorizzati ai sensi della precedente normativa, presenti in magazzino al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 13)
(2) I prodotti contrassegnati non OGM al momento dell’entrata in vigore del presente comma vengono iscritti d’ufficio nel registro dei prodotti “non OGM”. 14)