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a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

Regolamento di esecuzione: D.P.P. 8 luglio 2013, n. 19

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 1 (Finalità)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, le sevizie e l'abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confronti degli animali nonché di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

(2)  La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui tutela è disciplinata dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.

Art. 2 (Disposizioni relative al trattamento degli animali)  

(1)  Agli animali deve essere riservato un trattamento che risponda nel miglior modo possibile alle loro necessità. Chi detiene animali deve far sì che venga assicurato il loro benessere. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danno senza motivi giustificabili. Chi detiene animali è comunque obbligato a riservare loro un trattamento adeguato alla specie e a provvedere alla loro pulizia, al loro mantenimento e alla loro regolare nutrizione. Per quanto riguarda la loro sistemazione, deve essere garantito uno spazio vitale e di movimento adeguato alla specie.

(2)  È vietato abbandonare animali domestici, animali di affezione o animali selvatici tenuti in cattività, essendo questi incapaci di vivere in libertà.

(3)  Fatte salve le disposizioni speciali nonché le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo la relativa attestazione.

Art. 3 (Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati)   delibera sentenza

(1)  Gli asili per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietà. I canili gestiti da associazioni o privati possono accogliere animali randagi o vaganti senza proprietario soltanto dopo che questi hanno trascorso un periodo di quarantena presso un canile gestito dall'amministrazione pubblica.

(2)  Le strutture di cui al comma 1 possono accogliere animali solo fino al numero massimo consentito nel provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo.

(3)  Le strutture per l'accoglimento di cani, gatti ed altri animali, gestite dall'amministrazione provinciale o da altri enti pubblici territoriali, sono istituite per il ricovero di animali provenienti da tutto il territorio provinciale.

(4)  Oltre alle strutture previste al comma 3, negli ambiti territoriali nord, est ed ovest del Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud possono essere allestiti, acquistati o presi in affitto canili o box per il ricovero temporaneo dei cani.

(5)  Qualora gli asili per animali vengano gestiti da un'azienda sanitaria, la gestione rientra nei compiti istituzionali dell'azienda stessa.2) 

(6) 3) 

(7)  Le modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 3 vengono stabilite con regolamento di esecuzione.

(8)  Le strutture di cui al comma 1 devono nominare un veterinario, iscritto nell'albo professionale, responsabile per le attività sanitarie svolte nella struttura. La nomina deve essere trasmessa al Servizio veterinario provinciale.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004 - Ermächtigung zur Eröffnung einer Tierpension - Zuständigkeit des Bürgermeisters - Qualifizierung der Tätigkeit als landwirtschaftliche Nebentätigkeit einer Hundezucht
2)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
3)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)  

(1)  I cani randagi catturati vengono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 3 e vi vengono accuditi, salvo che sussistano le condizioni di cui al comma 2. In dette strutture essi vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a trattamenti terapeutici nonché alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla identificazione del cane e, qualora non sia già stato provveduto, alla sua registrazione.

(2)  I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. Non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ovvero rappresentino un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. In caso di cani pericolosi, qualora, al posto dell’eutanasia, il veterinario ufficiale di cui all’articolo 11, comma 3, decida per un corso di rieducazione, le relative spese sono addebitate all’ultimo detentore responsabile del cane. 4) 

(2/bis)  Gli animali affidati temporaneamente in custodia alle strutture di cui all’articolo 3, comma 3, e non ritirati entro 30 giorni dalla data stabilita con la direzione della struttura, si intendono ceduti a tutti gli effetti alla struttura stessa. La stessa disciplina vale anche per animali abbandonati all’interno della struttura stessa. L’ultimo detentore risultante nella relativa anagrafe è tenuto a risarcire alla struttura le spese di detenzione fino al nuovo affidamento dell’animale o alla sua morte. 5)

(3)  I gatti che vivono in libertà vengono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell'azienda speciale e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema ritenuto idoneo, tenuto conto del progresso scientifico, per poi essere nuovamente ammessi nelle colonie di provenienza.

(3/bis)  Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio affida la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati, individuando in ogni caso una persona referente quale detentrice responsabile della colonia ai fini di legge, e ne informa il comune. L'affidamento è revocato quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l'intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.6) 

(4)  Il Servizio veterinario multizonale presso l'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, qualora non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 3, può affidare la sua esecuzione a veterinari liberi professionisti o alle associazioni per la protezione degli animali. In tal caso l'intervento chirurgico di sterilizzazione viene effettuato comunque da un medico veterinario.

(5)  Gli asili per animali e i canili fanno sterilizzare a proprie spese da un medico veterinario i cani e gatti ospitati, sempre che la sterilizzazione non sia controindicata da motivi sanitari, qualora:

  1. siano trascorsi almeno 60 giorni dal loro ritrovamento ovvero
  2. il proprietario dell'animale abbia rilasciato nei confronti dell'asilo una dichiarazione scritta di rinuncia allo stesso.

(6)  La persona alla quale è stato temporaneamente affidato un cane o un gatto deve, trascorsi 60 giorni, ma comunque entro sei mesi dalla data di affidamento, provvedere alla sterilizzazione chirurgica dell'animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.

(7)  Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale può fissare l'età minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

(8)  L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati nonché di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ritrovamento può avvenire solo se gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine suddetto.

(9)  Al fine di evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, detti animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

(10)  Per evitare inutili sofferenze possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici. Detti animali, dopo la loro guarigione, devono però essere rimessi immediatamente in libertà.

4)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
5)
L'art. 4, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
L'art. 4, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 4/bis (Colombi urbani)  

(1)  Ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica nonché della tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente, il comune, in accordo con il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, è autorizzato a prelevare a fini diagnostici un numero statisticamente significativo di piccioni e ad operare piani di contenimento della popolazione tecnicamente suffragati, compresa l'eventuale eutanasia di parte di essa.7) 

7)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 5 (Contributi per la protezione degli animali)    delibera sentenza

(1) Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere a organizzazioni di volontariato contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

  1. la gestione degli asili per animali;
  2. la sterilizzazione, l’identificazione, la vaccinazione o altri trattamenti sanitari degli animali tenuti in asili per animali;
  3. la sterilizzazione e l’identificazione di gatti viventi in libertà, nonché altri trattamenti veterinari necessari agli stessi;
  4. il soccorso di animali feriti ove non sia possibile risalire al proprietario;
  5. gli interventi ordinati alle guardie zoofile dall’organismo preposto al loro coordinamento, i premi assicurativi a favore delle stesse, nonché dei volontari che prestano attività presso l’asilo sanitario per animali gestito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  6. iniziative di carattere divulgativo, informativo e formativo volte alla sensibilizzazione della collettività in materia di protezione degli animali. 8)
massimeDelibera 3 maggio 2016, n. 470 - Criteri per la concessione dei contributi per la protezione degli animali (modificata con delibera n. 994 del 20.12.2022)
8)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)    delibera sentenza

(1)  Presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è istituita l’anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle disposizioni vigenti.

(2)  L’identificazione e l’iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(3)  Con l’iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali.

(4)  A partire dal 1° gennaio 2022  per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge. 9)

(5)  I cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe.

(6)  Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose. 10)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente pericolosi - Provvedimento riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza"
9)
L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
10)
L'art. 6, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 7 (Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento)

(1)  Gli allevatori o detentori di cani per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro.

(2)  Le modalità di tenuta del registro e quelle dell'esercizio delle scuole di addestramento per cani vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 8 (Informazione, educazione e formazione)

(1)  L'azienda speciale promuove nell'ambito dell'attività di educazione socio-sanitaria programmi di informazione ed educazione volti alla conoscenza ed al rispetto degli animali nonché a fornire informazioni circa il mantenimento adeguato alla specie di animali domestici e da reddito, nonché la tutela della loro salute e del loro ambiente. L'azienda speciale divulga inoltre informazioni inerenti la prevenzione del randagismo degli animali, il comportamento da tenere nei confronti degli stessi, le vaccinazioni necessarie e la profilassi delle zoonosi; a questa attività collaborano anche la Provincia, i comuni, le associazioni per la protezione degli animali, la sovrintendenza e le intendenze scolastiche ed i veterinari nominati dall'ordine dei veterinari.

Art. 9 (Trasporto di animali)  

(1)  Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano e non subiscano danni. In tale ambito sono garantiti agli animali una regolare nutrizione ed un sufficiente approvvigionamento di acqua nonché la disponibilità di sufficiente spazio. Il trasporto di animali avviene solo se questi sono in grado di sopportare i disagi dovuti al trasporto senza subire danni. Gli animali ammalati, feriti o debilitati vengono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni. Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il carico e scarico degli animali viene effettuato con cura. La superficie delle rampe mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdrucciolevole. Durante il trasporto gli automezzi a tal fine adibiti sono cosparsi con uno strato di strame o con altro sostrato adatto e vengono garantiti un sufficiente approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose. La guida degli automezzi deve essere comunque tale da non arrecare danno agli animali. L'uso di attrezzi elettrici, bastoni o corde nel corso di carico, scarico o trasbordo degli animali è consentito a condizione che ciò non arrechi danni a questi ultimi.

(2)  È vietato trasportare o lasciare un animale in auto o altro mezzo di trasporto, qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'auto.

(3)  Per il trasporto di animali all'interno del territorio provinciale non in relazione ad attività economiche o effettuato con i propri mezzi di trasporto ad una distanza inferiore ai 65 chilometri dal punto di partenza, calcolata come media annuale dei trasporti effettuati, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo. 11) 

(4)  È possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di altri proprietari, sugli alpeggi o sui pascoli, senza alcuna limitazione chilometrica. 12)

11)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 12 febbraio 2016, n. 1.
12)
L'art. 9, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 12 febbraio 2016, n. 1.

Art. 10 (Soccorso ad animali feriti)   delibera sentenza

(1)  Chi trova un animale ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinchè gli venga prestato soccorso.

(2)  In caso di animali feriti o in stato di necessità e, in casi eccezionali, anche quando gli stessi siano ormai morti, e qualora essi si trovino in luoghi difficilmente accessibili, il recupero degli stessi è consentito anche mediante l’uso dell’elicottero tramite la Protezione civile. La disciplina per l’esercizio di tale modalità di recupero nonché per la partecipazione economica delle persone responsabili per gli animali, alle spese da ciò derivanti, è determinata dalla Giunta provinciale. 13)

massimeDelibera 26 marzo 2019, n. 197 - Criteri per il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero
13)
L'art. 10, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 11 (Custodia degli animali)   

(1)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L’allegato vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all’emanazione del regolamento di esecuzione. 14)

(2)  Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all'asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall'asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita. Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell'articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un periodo di almeno sei mesi fino a un massimo di un anno dal momento della confisca, in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di reiterazione della violazione entro 10 anni dal giorno dell’accertamento della prima infrazione contestata nei modi di legge, viene imposto un divieto di detenzione di animali di almeno un anno fino a un massimo di 4 anni, in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di nuova reiterazione e per ogni successiva, il divieto di detenzione di animali è ogni volta di almeno 2 anni fino a un massimo di 8 anni. 15)  16)

(2/bis)  Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2. 17)

(3)  Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene" e di "animale maltrattato". In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

14)
L'art. 11, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
15)
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi modificato dall'art. 2, comma 1 e 2, della L.P. 12 febbraio 2016, n. 1.
16)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, della L.P. 12 febbraio 2016, n. 1.
17)
L'art. 11, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 12 (Fiere, mercati ed esposizioni)

(1)  Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano è vietata l'effettuazione di fiere, mercati ed esposizioni di cani, gatti, rettili e aracnidi, con l'unica eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal sindaco, previo parere positivo espresso dal Servizio veterinario territorialmente competente in seguito alla verifica delle strutture a disposizione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, ed in particolare dell'articolo 22.

(1/bis)  Il divieto di cui al comma 1, primo periodo, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che posseggono i requisiti di cui agli articoli 5/bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, nonché nei confronti delle attività didattiche organizzate da istituzioni pubbliche.18) 

(2)  Prima di esprimere il parere di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può sentire l'ente al quale è affidato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, il coordinamento delle guardie zoofile.

(3)  Per la sorveglianza delle manifestazioni di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può avvalersi anche della collaborazione delle guardie zoofile.

18)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 13 (Spettacoli e gare)

(1)  Sono vietati tutti i tipi di giochi, spettacoli, gare, rappresentazioni ed addestramenti durante i quali vengono seviziati gli animali. In questo divieto rientrano anche le corse con uso di pungolo accuminato, l'uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche con l'uso di corrente elettrica sugli animali, i combattimenti tra animali, il lancio di anelli su uccelli acquatici e l'uso di animali vivi come bersaglio o scopi simili.

Art. 14 (Esperimenti sugli animali)

(1)  L'allevamento, l'acquisto o l'affidamento di animali a fini sperimentali, nonché l'effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali, che comporti per gli stessi dolori, sofferenze o effetti dannosi, sono proibiti.

(2)  Le prescrizioni di cui al comma 1 si riferiscono, oltre che ai vertebrati, anche ai decapodi ed ai cefalopodi.

Art. 15 (Vigilanza)   delibera sentenza

(1)  La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.

(2)  Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria.19) 

(3)  Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della giunta provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.

(4)  La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.

(5)  Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

massimeDelibera N. 1749 del 23.05.2005 - Guardie zoofile - delega delle funzioni connesse all'attività di coordinamento delle guardie zoofile al Servizio Veterinario Interaziendale dell'azienda Sanitaria di Bolzano
19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 16 (Sanzioni amministrative)  

(1)  Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno subito, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

  1. da Euro 292 a Euro 874 chi abbandona o tortura animali, li costringe a lavorare nonostante l'età avanzata, la malattia o le ferite nonché chi maltratta gli animali durante il trasporto o arreca loro sofferenze e danno in altro modo o chi li uccide senza un motivo valido; 20)
  2. da Euro 874 a Euro 3.438 chi tortura animali a morte o chi li maltratta in modo che si renda necessaria una macellazione d'urgenza; 20) 
  3. da Euro 2.911 a Euro 5.821 chi fa commercio di animali al fine di sperimentazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia; 20) 
  4. da Euro 292 a Euro 1.048 chi infrange gli articoli 2, comma 3, e gli articoli 4, 10 ,11, 12, 13 e 14 ovvero le prescrizioni sulla custodia degli animali contenute nell'allegato alla presente legge; 20) 
  5. da Euro 292 a Euro 1.456 chiunque provoca o favorisce la diffusione di malattie degli animali, anche in violazione delle disposizioni in materia di polizia veterinaria; 20) 
  6. da Euro 292 a Euro 1.048 chi viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge. 20) 
  7. da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l’obbligo di non lasciare vagare i cani; 21)
  8. da 150,00 euro a 1.500,00 euro chi non consente il controllo del rispetto delle vigenti disposizioni protezionistiche sugli animali da lui detenuti. 22)

(2)  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal direttore del Servizio veterinario provinciale.

20)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 58, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
21)
La lettera g) è stata aggiunte dall'art. 14, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così sostituita dall'art. 16, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
22)
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 14, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 17  23)

23)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, lettera a), della L.P. 19 maggio 2015, n. 5.

Art. 1824)

24)
Reca modifiche alla L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

Art. 1925)

25)
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Art. 2026)

26)
Omissis.

Art. 21 (Disposizioni finali)

(1)  La legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, e successive modifiche, è abrogata.

(2)  Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato (articolo 11) 27)

27)
L'articolo non viene più applicato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della presente L.P. e dell'art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 luglio 2013, n. 19.
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ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActiona) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Disposizioni relative al trattamento degli animali)  
ActionActionArt. 3 (Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati)  
ActionActionArt. 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)  
ActionActionArt. 4/bis (Colombi urbani)  
ActionActionArt. 5 (Contributi per la protezione degli animali)   
ActionActionArt. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)   
ActionActionArt. 7 (Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento)
ActionActionArt. 8 (Informazione, educazione e formazione)
ActionActionArt. 9 (Trasporto di animali)  
ActionActionArt. 10 (Soccorso ad animali feriti)  
ActionActionArt. 11 (Custodia degli animali)   
ActionActionArt. 12 (Fiere, mercati ed esposizioni)
ActionActionArt. 13 (Spettacoli e gare)
ActionActionArt. 14 (Esperimenti sugli animali)
ActionActionArt. 15 (Vigilanza)  
ActionActionArt. 16 (Sanzioni amministrative)  
ActionActionArt. 17  
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21 (Disposizioni finali)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
ActionActionc) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 1
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 33
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico