(1) Presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è istituita l’anagrafe degli animali di affezione, identificati ai sensi delle disposizioni vigenti.
(2) L’identificazione e l’iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
(3) Con l’iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali.
(4) A partire dal 1° gennaio 2022 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge. 9)
(5) I cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe.
(6) Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose. 10)