(1) Gli asili per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietà. I canili gestiti da associazioni o privati possono accogliere animali randagi o vaganti senza proprietario soltanto dopo che questi hanno trascorso un periodo di quarantena presso un canile gestito dall'amministrazione pubblica.
(2) Le strutture di cui al comma 1 possono accogliere animali solo fino al numero massimo consentito nel provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo.
(3) Le strutture per l'accoglimento di cani, gatti ed altri animali, gestite dall'amministrazione provinciale o da altri enti pubblici territoriali, sono istituite per il ricovero di animali provenienti da tutto il territorio provinciale.
(4) Oltre alle strutture previste al comma 3, negli ambiti territoriali nord, est ed ovest del Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud possono essere allestiti, acquistati o presi in affitto canili o box per il ricovero temporaneo dei cani.
(5) Qualora gli asili per animali vengano gestiti da un'azienda sanitaria, la gestione rientra nei compiti istituzionali dell'azienda stessa.2)
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(7) Le modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 3 vengono stabilite con regolamento di esecuzione.
(8) Le strutture di cui al comma 1 devono nominare un veterinario, iscritto nell'albo professionale, responsabile per le attività sanitarie svolte nella struttura. La nomina deve essere trasmessa al Servizio veterinario provinciale.