(1) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i criteri ai quali è obbligatorio attenersi per la custodia degli animali. L’allegato vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione rimane in vigore fino all’emanazione del regolamento di esecuzione. 14)
(2) Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell'Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all'asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall'asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita. Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell'articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un periodo di almeno sei mesi fino a un massimo di un anno dal momento della confisca, in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di reiterazione della violazione entro 10 anni dal giorno dell’accertamento della prima infrazione contestata nei modi di legge, viene imposto un divieto di detenzione di animali di almeno un anno fino a un massimo di 4 anni, in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di nuova reiterazione e per ogni successiva, il divieto di detenzione di animali è ogni volta di almeno 2 anni fino a un massimo di 8 anni. 15) 16)
(2/bis) Gli animali detenuti da persone a cui è vietato detenerli ai sensi della presente legge o di altre disposizioni vigenti in materia vengono confiscati ai sensi del comma 2. 17)
(3) Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene" e di "animale maltrattato". In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.