In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 91)
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 9 (Trasporto di animali)  

(1)  Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano e non subiscano danni. In tale ambito sono garantiti agli animali una regolare nutrizione ed un sufficiente approvvigionamento di acqua nonché la disponibilità di sufficiente spazio. Il trasporto di animali avviene solo se questi sono in grado di sopportare i disagi dovuti al trasporto senza subire danni. Gli animali ammalati, feriti o debilitati vengono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni. Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il carico e scarico degli animali viene effettuato con cura. La superficie delle rampe mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdrucciolevole. Durante il trasporto gli automezzi a tal fine adibiti sono cosparsi con uno strato di strame o con altro sostrato adatto e vengono garantiti un sufficiente approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose. La guida degli automezzi deve essere comunque tale da non arrecare danno agli animali. L'uso di attrezzi elettrici, bastoni o corde nel corso di carico, scarico o trasbordo degli animali è consentito a condizione che ciò non arrechi danni a questi ultimi.

(2)  È vietato trasportare o lasciare un animale in auto o altro mezzo di trasporto, qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'auto.

(3)  Per il trasporto di animali all'interno del territorio provinciale non in relazione ad attività economiche o effettuato con i propri mezzi di trasporto ad una distanza inferiore ai 65 chilometri dal punto di partenza, calcolata come media annuale dei trasporti effettuati, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo. 11) 

(4)  È possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di altri proprietari, sugli alpeggi o sui pascoli, senza alcuna limitazione chilometrica. 12)

11)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 12 febbraio 2016, n. 1.
12)
L'art. 9, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 12 febbraio 2016, n. 1.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActiona) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Disposizioni relative al trattamento degli animali)  
ActionActionArt. 3 (Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati)  
ActionActionArt. 4 (Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili)  
ActionActionArt. 4/bis (Colombi urbani)  
ActionActionArt. 5 (Contributi per la protezione degli animali)   
ActionActionArt. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)   
ActionActionArt. 7 (Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento)
ActionActionArt. 8 (Informazione, educazione e formazione)
ActionActionArt. 9 (Trasporto di animali)  
ActionActionArt. 10 (Soccorso ad animali feriti)  
ActionActionArt. 11 (Custodia degli animali)   
ActionActionArt. 12 (Fiere, mercati ed esposizioni)
ActionActionArt. 13 (Spettacoli e gare)
ActionActionArt. 14 (Esperimenti sugli animali)
ActionActionArt. 15 (Vigilanza)  
ActionActionArt. 16 (Sanzioni amministrative)  
ActionActionArt. 17  
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21 (Disposizioni finali)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19
ActionActionc) Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 1
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 33
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico