(1) 10)
(2) I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:
(3) Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è possibile svolgere congiuntamente oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, come individuati dalla Giunta provinciale.
(4) 10)