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a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 8 (Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi)   delibera sentenza

(1) 10)

(2)  I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:

  1. avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;
  2. essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, rivendita di generi di monopolio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point. Più esercizi presenti all’interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, possono usufruire di un’unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. II consumatore può accedere attraverso uno spazio comune, antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate.11)12)

(3)  Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è possibile svolgere congiuntamente oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, come individuati dalla Giunta provinciale.

(4) 10)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
10)
I commi 1 e 4 dell'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 6., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
11)
L'art. 8, comma 2, è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8, e poi sostituito dall'art. 39, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
12)
La lettera b) dell'art. 8 comma 2 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 novembere 2009, n. 10.
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