(1) Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro. 44)
(2) Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526. 45)
(2/bis) 46) 47)
(3) In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni ed irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni. Dispone in ogni caso la sospensione immediata delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.
(3/bis) In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante senza autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura dell'impianto con la rimozione di tutte le attrezzature e tutti i serbatoi a spese dell'esercente dell'impianto abusivo.46)
(3/ter) Coloro che si riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.48)
(4) Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confi-sca delle attrezzature e della merce. 49)
(5) Chiunque viola le prescrizioni di tempo, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526.49)
(6) Chiunque esercita il commercio con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nei settori merceologici autorizzati o con la somministrazione di prodotti non ammessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 3.098 euro.50)
(7) L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nei casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di 30 giorni o la revoca della stessa e irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni.
(8) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le somme riscosse sono introitate dal comune.
(9) È delegata alla Camera di commercio di Bolzano, alla quale pervengono i relativi proventi, la competenza per le sanzioni previste in materia di tenuta del Registro delle imprese e in materia di commercio da norme statali e comunitarie, per le quali risulta competente la Provincia.