(1) Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggette alla sola comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o al comune al quale è stata inviata la comunicazione nel caso di piccole strutture di vendita. Chi assume la gestione o la proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio deve soddisfare i requisiti previsti dalla presente legge e deve documentarne il possesso nella comunicazione all'autorità competente o al comune sull'assunzione dell'esercizio.
(2) La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.43)
(3) Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto alla sola comunicazione alla Provincia e all'Ufficio tecnico di finanza, entro 15 giorni. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.