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a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 21 (Subingresso)    delibera sentenza

(1)  Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggette alla sola comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o al comune al quale è stata inviata la comunicazione nel caso di piccole strutture di vendita. Chi assume la gestione o la proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio deve soddisfare i requisiti previsti dalla presente legge e deve documentarne il possesso nella comunicazione all'autorità competente o al comune sull'assunzione dell'esercizio.

(2)  La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.43) 

(3)  Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto alla sola comunicazione alla Provincia e all'Ufficio tecnico di finanza, entro 15 giorni. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008 - Prosecuzione giudizio sospeso - istanza fissazione udienza - commercio - vendita al dettaglio in zona agricola - esercizi già esistenti al momento dell'introduzione del divieto - subingresso ad autorizzazione deve essere effettivo e provato - motivazione - pluralità ordini di motivi
43)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 37 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
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