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a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 17 (Definizioni)    delibera sentenza

(1)  Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali ultime il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. In casi particolari, individuati con il regolamento di esecuzione della presente legge, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore commerciale ed il venir meno di tale disponibilità comporta la revoca dell'autorizzazione.

(2)  Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

  1. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate in uno o più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell'anno; 22)
  2. su qualsiasi area, anche con esclusione del territorio provinciale, purché in forma itinerante; 23)
  3. sull’area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell’ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. Nell’intento di preservare la tipicità storica ed il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il regolamento stabilisce in particolare:
    1. le aree ed il numero dei posteggi;
    2. la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;
    3. la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
    4. le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e verdura” e la presenza esclusiva – su qualche posteggio – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
    5. la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando strettamente la storicità del mercato;
    6. le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare contenuto e aspetto storico del mercato;
    7. il regolamento potrà attribuire – anche per una sola parte dei posteggi – un punteggio particolare a cooperative o associazioni specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo rosso” o ad aziende con esse convenzionate;
    8. le norme per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 nel caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all’anno e di violazioni delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia. 24)

(3)  Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione
22)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
23)
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.
24)
La lettera c) dell'art. 17, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 16, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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