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a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)2)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
2)
Questa  Legge provinciale è stata abrogata ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera a), della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12. Vedasi in particolare l'art. 71 (Disposizioni transitorie) e l'art. 72 ( Disposizioni sull'applicazione della legge)  della L.P. 2 dicembre 2019, n. 12.

Art. 16 (Distributori di carburante)       delibera sentenza

(1)  L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a terzi.17) 

(2)  L'autorizzazione all'installazione e al trasferimento in altra località, alla modifica e alla concentrazione di impianti di distribuzione di carburanti nel territorio provinciale è rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, sentito il parere del comune, ed è subordinata esclusivamente alla conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

(3)  Le domande si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. L'assessore provinciale al commercio può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato.

(3/bis)  I rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che forniscono carburante a imprese munite di recipienti mobili e ad impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi quelli delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti a comunicare annualmente all’amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita. 18)

(4)  Con regolamento di esecuzione della presente legge viene disciplinato dettagliatamente questo settore, in particolare circa le modalità relative alla presentazione delle istanze, al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione. Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato interno è soggetta unicamente a denuncia. Alla denuncia va allegata la documentazione di cui al comma 2.19) 

massimeDelibera 3 ottobre 2005, n. 3647 - Modifica delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti (modifcata con delibera n. 4230 del 20.11.2006 e delibera n. 2091 del 30.12.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000 - Impianti distributori di carburante - disciplina della materia - trasferimento - piano provinciale di razionalizzazione - pianificazione urbanistica provinciale
17)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
18)
L'art. 16, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
19)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
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