(1) La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diversificate offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti.
(2) L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità:
(3) Ai fini della presente legge si intendono:
(4) Le disposizioni della presente legge non si applicano: