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e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 61)
Istituzione della biblioteca provinciale italiana

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 17 agosto 1999, n. 37.

Art. 1 (Finalità)

(1)La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” favorisce lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti. In particolare,

  1. funge, all’interno del sistema bibliotecario provinciale, quale biblioteca scientifica di studio e di ricerca;
  2. documenta molteplici aspetti della cultura mediante la raccolta, la catalogazione secondo accreditati sistemi internazionali e la conservazione di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;
  3. offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
  4. raccoglie inoltre scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare il materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
  5. realizza attività e progetti atti alla conoscenza e diffusione del suo patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana, favorendo specifici studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero.

(2) La Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta“ favorisce opportune sinergie con le biblioteche dei Comuni con presenza di appartenenti al gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2. 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.

Art. 2 (Comitato scientifico)

(1)Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti a livello locale e nazionale in materia di cultura, letteratura, storia, biblioteconomia e catalogazione, appartenenti al gruppo linguistico italiano e nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura italiana.

(2) Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.

(3) Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo; funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 3)

3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.

Art. 3 (Attribuzioni del comitato scientifico)

(1)Il comitato scientifico è l’organo consulente per tutto ciò che concerne l’attività tecnico-scientifica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”.

(2) Il comitato scientifico viene convocato almeno tre volte all’anno. Viene convocato inoltre ogni volta che il/la presidente del comitato stesso o il direttore/la direttrice della Biblioteca lo ritengano necessario o quando è richiesto, per iscritto e con l’indicazione dei punti all’ordine del giorno, da almeno due membri del comitato.

(3) Il comitato scientifico ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  1. eleggere il/la presidente;
  2. programmare l’attività annuale della Biblioteca e redigere la relazione annuale;
  3. elaborare il regolamento della Biblioteca da sottoporre per la sua definitiva approvazione;
  4. esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all’attività tecnico-scientifica;
  5. elaborare proposte atte ad un migliore adempimento delle finalità e dei compiti della Biblioteca;
  6. formulare proposte per lo scambio di esperienze e di iniziative da attuarsi in collaborazione con altre biblioteche o istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;
  7. scambiare esperienze e iniziative, anche in sedute comuni, con l’organo che svolge analoghe attività per il gruppo linguistico tedesco e ladino. 4)
4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.

Art. 4 (Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”)

(1)Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” esercita le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici d’ufficio dall’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nell’ambito dei compiti stabiliti dal regolamento sulla denominazione e sulle competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. 5)

5)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.

Art. 5 (Mezzi finanziari)

(1)Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è riconosciuta autonomia funzionale.

(2)  Le entrate della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.

(3)  La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(4)  I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente. 6)

6)
L'art. 5 è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, e poi dall'art. 2, comma 5, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.

Art. 6 (Personale)

(1)La dotazione organica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.

(2) Il trattamento economico e giuridico del personale della Biblioteca corrisponde a quello del personale provinciale.

(3) Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può altresì avvalersi di collaborazioni esterne. 7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Provincia.

7)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 6, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 31.
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