(1)La dotazione organica della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale.
(2) Il trattamento economico e giuridico del personale della Biblioteca corrisponde a quello del personale provinciale.
(3) Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può altresì avvalersi di collaborazioni esterne. 7)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge delle Provincia.